lunedì 19 giugno 2006

La scelta - 3


 


 


La “devolution” ed il nuovo Titolo V


IL CONTENUTO Il provvedimento ridefinisce le “materie” riservate esclusivamente alla potestà legislativa statale e quelle concorrenti (Stato/Regioni), elencando, per la prima volta, “materie” di competenza esclusiva regionale (cd. “devolution” – art. 117, Titolo V, parte II Cost.). E’, inoltre, “costituzionalizzata” la Conferenza Stato-Regioni, ed attribuito ai Comuni ed alle Province il diritto a ricorrere alla Corte Costituzionale in determinati casi. E’ reintrodotto l’ “interesse nazionale” quale limite generale alla potestà legislativa regionale, e modificato il potere sostitutivo dello Stato.


LE POSIZIONI Il governo considera la modifica del Titolo V della Costituzione una vera priorità. E’ questo il “cuore antico” del provvedimento. Fin dal 2001, alcune settimane dopo la formazione del governo, il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione (on. Bossi) ha presentato un disegno di legge costituzionale volto ad attribuire competenze legislative esclusive alle Regioni, riscrivendo l’art. 117 della Costituzione vigente. Nell’ottobre 2003 il disegno di legge del Ministro Bossi è stato “integrato” nel più complesso ddl presentato dal governo. Per il centro sinistra, che realizzò nel 2001 la modifica del Titolo V della Costituzione, attribuendo nuove competenze legislative alle Regioni (anche attraverso la clausola residuale), è necessario “correggere” talune imprecisioni dell’art. 117, soprattutto alla luce della giurisprudenza costituzionale. Il testo della maggioranza, però, non corregge gli errori ma aumenta la confusione e la conflittualità tra i livelli istituzionali. Di uguale avviso buona parte della dottrina (Groppi, D’Atena, Anzon, Bin, Caravita di Toritto, Guzzetta, Gianfrancesco), le Regioni, i Comuni, le Province. ASPETTI PRINCIPALI L’art. 39 del ddl cost. n. 2544-B, che modifica l’art. 117 della Cost. vigente: a) aggiunge, alla competenza esclusiva statale (art. 117 2°c.), materie nuove, anche spostando materie attualmente previste nella competenza concorrente sulla base della dimensione “nazionale” o “strategica” dell’interesse; b) introduce, nella competenza concorrente (art. 117 3°c.), una sostanziale ambiguità poiché alcune materie già spostate nella competenza esclusiva statale, sono “rinominate” nella competenza concorrente con il riferimento all’ “interesse regionale” o al “carattere regionale” ovvero non “strategico”. Secondo questo schema, spetta allo Stato –che già è titolare della competenza esclusiva nelle stesse materie- dettare i principi fondamentali, ed alle Regioni le normative di dettaglio. Ad esempio la materia “ordinamento sportivo” attribuita dalla Costituzione vigente alla competenza concorrente, viene divisa tra la competenza esclusiva statale (“ordinamento sportivo nazionale”) e quella concorrente (“ordinamento sportivo regionale”). Ugualmente in materia di “ordinamento della comunicazione” e di “istituti o aziende di credito”; c) introduce la competenza esclusiva regionale (art. 117 4°c.) per alcune materie per le quali è comunque prevista la competenza esclusiva statale quanto meno in relazione alle “norme generali” (così in materia di sanità o di polizia), e, in taluni casi, la competenza concorrente (così in materia di “istruzione”).


In concreto: a) Alla competenza esclusiva statale sono ora aggiunte le seguenti materie7: 1) la promozione internazionale del “sistema economico e produttivo nazionale”; 2) la politica monetaria; 3) la tutela del credito; 4) la tutela delle organizzazioni comuni di mercato; 5) le norme generali sulla tutela della salute, sicurezza e qualità alimentare; 6) la definizione dell’ordinamento della capitale (fatto salvo, però, il rinvio allo Statuto della Regione Lazio per la definizione dei limiti e delle modalità di esercizio delle forme particolari di autonomia – ex art. 32 ddl); 6) le reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e le relative norme di sicurezza; 7) l’ordinamento della comunicazione; 8) l’ordinamento delle professioni intellettuali; 9) l’ordinamento sportivo nazionale; 10) la produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia; 11) l’ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale; 12) l’esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli montani (fatto salvo quanto previsto dagli Statuti regionali); 13) la sicurezza del lavoro.


b) La competenza concorrente8 tra Stato e Regioni è così modificata: COST. VIGENTE (attuale competenza concorrente) DDL COST. N. 2544-D (in questa colonna si indicano i vari livelli di competenza) Ordinamento sportivo ordinamento sportivo nazionale (comp. esclusiva statale) ordinamento sportivo regionale (comp. concorrente) Grandi reti di trasporto e navigazione reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza (comp. esclusiva statale) spetta, inoltre, alla legge statale disciplinare le forme di coordinamento tra Stato e Regioni in questa materia (ex art.118 Cost. come modificato dalla riforma in esame) reti di trasporto e navigazione (comp. concorrente)


 7 L’art. 117 2°c. della Costituzione vigente già riconduce alla competenza esclusiva dello Stato le seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.


8 L’art. 117 3°c. della Costituzione vigente ripartisce alla competenza concorrente tra Stato e Regioni le seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela alla salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.


Ordinamento della comunicazione


ordinamento della comunicazione (comp. esclusiva statale) ordinamento della comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale (comp. concorrente) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia produzione strategica, trasporto e distribuzione dell’energia (comp. esclusiva statale) produzione, trasporto e distribuzione dell’energia (comp. concorrente) Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale tutela del credito (comp. esclusiva statale) istituti di credito a carattere regionale (comp. concorrente) Tutela e sicurezza del lavoro sicurezza del lavoro (comp. esclusiva statale) tutela del lavoro (comp. concorrente) Professioni ordinamento delle professioni intellettuali (comp. esclusiva statale) professioni (comp. concorrente) Tutela della salute norme generali sulla tutela della salute (comp. esclusiva statale) sicurezza e qualità alimentare (comp. esclusiva statale) alimentazione (comp. concorrente) assistenza e organizzazione sanitaria (comp. esclusiva regionale) Istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale norme generali sull’istruzione (comp. esclusiva statale ) istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (comp. concorrente) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione (comp. esclusiva regionale)


c) La competenza esclusiva regionale è espressamente prevista per l’assistenza e l’organizzazione sanitaria; l’organizzazione scolastica, la gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico delle Regioni; la polizia amministrativa regionale e locale; ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Di tutte queste materie, solo la “polizia amministrativa regionale e locale” sembra essere l’unica effettiva a competenza esclusiva regionale: infatti è espressamente esclusa tra le materie a competenza esclusiva statale (art. 117 2c. lett. h) e non è ricompressa tra quelle concorrenti. Di conseguenza la legge statale non potrà più definire il quadro unitario del sistema di polizia regionale e locale e del sistema sanzionatorio connesso all’esercizio dei livelli di Governo decentrati. Diventa competenza esclusiva regionale quella che attualmente si indica come competenza residuale in ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione statale.


 L’ “interesse nazionale” può essere fatto valere dal Governo nei confronti delle Regioni dinanzi al Parlamento in seduta comune e non dinanzi ad un organo imparziale; una soluzione prevista (e nei fatti mai attuata) dalla Costituzione del ’48 (artt. 117 c.1 e 127 c.4): il sindacato di merito della legislazione regionale, infatti, in teoria attribuito al Parlamento, era esercitato in concreto (insieme a quello di legittimità) dalla Corte Costituzionale. La deliberazione –a maggioranza assoluta- di annullamento di una legge regionale in contrasto con l’interesse nazionale spetta alle due Camere riunite. E’ compito del Presidente della Repubblica, nei dieci giorni successivi alla delibera, emanare “il conseguente decreto di annullamento”. Spetta allo Stato (inteso sia come governo, sia come Parlamento) esercitare i poteri sostitutivi (art. 120 Cost.) nei confronti delle Regioni “nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli esenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”. Lo Stato si sostituisce non ad “organi” regionali e locali –come previsto dalla Cost. vigente- ma alle Regioni ed alle altre Autonomie locali “nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118” (vale a dire tutte le funzioni, anche legislative). Si riconosce agli oltre 8000 Comuni, Province, Città metropolitane, il diritto a ricorrere direttamente alla Corte costituzionale qualora ritengano che una legge o atto avente forza di legge statale o regionale leda proprie competenze costituzionalmente attribuite, secondo le condizioni, le forme ed i termini definiti da una legge costituzionale. Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio. La norma è solo in apparenza chiara: l’art. 117 c. 2, lett. p), infatti, attribuisce alla competenza esclusiva della legge dello Stato il compito di disciplinare l’ordinamento di Roma capitale. Evidente il rischio di contrapposizione tra discipline diverse (statuto regionale e legge dello Stato) di pari grado.


 


 


 

La scelta - 2


Senato federale e procedimenti legislativi

IL CONTENUTO Il disegno di legge costituzionale riforma il tradizionale bicameralismo perfetto, caratterizzante il sistema italiano. Il Senato, infatti, non sarà più Camera politica, legata al rapporto fiduciario con il governo, ma organo rappresentativo delle realtà territoriali (in primo luogo delle Regioni) sia attraverso l’elezione contestuale dei senatori e dei consigli regionali, sia attraverso la partecipazione ai lavori del Senato, ma senza diritto di voto, di un rappresentante di ogni Regione e di ogni Consiglio delle autonomie locali (per questo si parla di “Senato federale”). Notevolmente modificato è il procedimento legislativo, diviso in tre: procedimenti legislativi a prevalenza della Camera, a prevalenza del Senato (ma con la clausola di ritorno alla Camera su richiesta del Primo Ministro), e bicamerale.

LE POSIZIONI Per il governo si attua una riforma attesa da tempo, volta, da un lato, a dare rappresentanza nazionale alle autonomie territoriali (come in ogni sistema federale), e, dall’altro, a rendere più efficiente il procedimento legislativo, così da attuare velocemente il programma di governo. Per l’opposizione, le Regioni, i Comuni, le Province e la dottrina (praticamente unanime: Bin, Frosini, Zanon, Barbera, Ceccanti, Lippolis, Luciani, Olivetti, Cassese, Pitruzzella) il Senato così delineato è “federale” solo di nome, poiché non basta la contestualità dell’elezione dei senatori e dei consiglieri regionali a rendere effettiva la rappresentanza, a livello nazionale, delle autonomie locali. Si evidenzia, inoltre, la complessità dei procedimenti legislativi ed il rischio di aumentare la conflittualità tra le istituzioni.

ASPETTI PRINCIPALI Composizione, durata, quorum Ogni deputato e senatore rappresenta oltre alla Nazione (come previsto dalla Cost. vigente) anche la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

SENATO Il Senato federale si compone di 252 membri eletti in ciascuna Regione contestualmente alle elezioni dei rispettivi consigli regionali (tale disposizione entrerà in vigore a partire dalla XVI legislatura e quindi, presumibilmente, dall’anno 2016). A questi si aggiungono, senza diritto di voto, circa 42 rappresentanti delle autonomie regionali e locali (v. dopo). Nel caso in cui sono prorogati i Consigli regionali, sono prorogati anche i senatori in carica. Spetta alla legge dello Stato disciplinare le modalità di elezione dei senatori, garantendone la rappresentanza territoriale. I “senatori a vita” passano alla Camera divenendo deputati a vita. Non vi sono più seggi del Senato federale assegnati alla circoscrizione estero. Per essere eletti al Senato è necessario aver compiuto 25 anni di età (nella Cost. vigente 40 anni) e:

aver ricoperto o ricoprire cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione,  oppure essere stati eletti senatori o deputati nella Regione, oppure risiedere nella Regione alla data di indizione delle elezioni. Questo punto è stato contestato, nell’Aula del Senato, dall’opposizione (che alla Camera aveva presentato l’emendamento sull’abbassamento dell’età) in quanto si rischia di affidare la presidenza della Repubblica pro-tempore ad un Presidente del Senato potenzialmente di 25 anni (Bassanini).

Un rappresentante per ogni Regione (22) ed un rappresentante per Regione eletto dal Consiglio delle autonomie locali (tra sindaci, presidenti di provincia o città metropolitana; in totale 20) possono partecipare ai lavori del Senato, senza diritto di voto e secondo modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione dei rappresentanti delle autonomie ai lavori del Senato rimane marginale ed episodica, comunque non in grado di influenzare le decisioni dell’Assemblea (lo stesso parere sui ddl a prevalenza Senato non è né obbligatorio né vincolante). Difatti i Presidenti delle Regioni ne hanno chiesto l’eliminazione nel corso dell’audizione in Comm. Affari costituzionali al Senato in data 25 novembre 2004. Ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere un parere sui disegni di legge a procedura prevalente Senato. Il Regolamento del Senato ne disciplina termini e modalità di espressione (art. 64 5°c.).

Il Presidente del Senato è eletto a maggioranza dei 2/3 dei componenti, ma dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Il regolamento disciplina il rinnovo periodico dell’ufficio di Presidenza. Le deliberazioni del Senato non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

CAMERA La Camera dei deputati si compone di 518 deputati di cui 500 eletti sul territorio nazionale e 18 dagli italiani residenti all’estero. A questi si aggiungo i deputati a vita (nel limite di tre) e gli ex Presidenti della Repubblica. Sono eleggibili tutti coloro che hanno compiuto 21 anni di età (è 25 nella Cost. vigente). Il Presidente della Camera è eletto a maggioranza dei 2/3 dei componenti, ma dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Iniziativa legislativa e procedimenti Si limita l’iniziativa legislativa dei parlamentari all’ambito delle competenze delle rispettive Camere di appartenenza. Spetta ai regolamenti stabilire modalità e termini di esame delle proposte di legge d’iniziativa popolare. Sono previsti tre distinti procedimenti legislativi a seconda del contenuto del disegno di legge presentato: 1) a prevalenza Camera; 2) a prevalenza Senato; 3) paritario.

1) A prevalenza Camera La Camera esamina i ddl concernenti le materie di competenza esclusiva statale (art. 117, c. 2°)3, i ddl di ratifica dei trattati internazionali di cui all’art. 80 Cost4, i disegni di legge di bilancio ed il rendiconto consuntivo.

3 Ad eccezione della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e della legislazione elettorale e relativa ad organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e all’ordinamento della Capitale, rimessi alla legislazione paritaria. 4 Trattati internazionali di natura politica e quelli che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

In questo caso, dopo l’approvazione del ddl da parte della Camera, il Senato può proporre entro 30 giorni (ovvero 15 se trattati di conversione di decreto legge) modifiche, su cui decide in via definitiva la Camera.

2) A prevalenza Senato Il Senato esamina i ddl concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie a competenza concorrente (art. 117, c. 2°)5. In questo caso, dopo l’approvazione del ddl da parte del Senato, la Camera può proporre entro 30 giorni (ovvero 15 se trattati di conversione di decreto legge) modifiche, su cui decide in via definitiva il Senato. Però, il Governo ove ritenga che proprie modifiche proposte e non approvate dal Senato siano essenziali 1) per l’attuazione del programma approvato dalla Camera (in sede di “fiducia” implicita), 2) o per la tutela dell’unità giuridica o economica ovvero per le stesse motivazioni che legittimano il potere sostitutivo statale (ex art. 120 c.2 6), può chiedere al Presidente della Repubblica (che ne verifica i presupposti) di autorizzare il Primo Ministro ad esporre le proprie ragioni al Senato che decide entro 30 giorni. Se tali modifiche non sono accolte, il ddl è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta.

In questa norma appare evidente la confusione tra i poteri dello Stato: il Presidente della Repubblica è, infatti, chiamato a verificare non solo la sussistenza di condizioni tipicamente politiche (e cioè che una certa modifica ad un certo ddl sia parte del programma di governo e ne rappresenti essenziale attuazione) ma anche la sussistenza della necessità di garantire la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica del Paese ovvero di situazioni di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica (condizioni affidate ex art. 120 al giudizio del governo nel caso di esercizio del potere sostitutivo verso le Regioni). In tal modo (autorizzando/non autorizzando) egli gioca un ruolo determinante per la definizione dell’indirizzo politico di maggioranza che ridimensiona notevolmente la sua natura super partes. Diventa, in pratica, il garante dell’attuazione (o mancata attuazione) del programma di governo. In questo senso hanno espresso un giudizio molto critico tutti i costituzionalisti auditi dalla Commissione Affari costituzionali del Senato; in particolare Caravita di Toritto (24 novembre 2004) e Lippolis (2 dicembre 2004). Si deve pure notare come il programma di governo non sia un dato statico presentato, “una volta per tutte”, in sede di prima approvazione, ma un elemento mutevole che risente anche delle eccezionalità contingenti. Si potrebbe addirittura formare un’alleanza tra Senato e PdR volta a bloccare le richieste del Primo Ministro, sì da neutralizzare, di fatto, tale disposizione.

3) Paritario La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei ddl nelle seguenti materie: determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117 c. 2, lett. m); legislazione elettorale; organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e all’ordinamento della Capitale (art. 117 c.2, lett. p);  federalismo fiscale (art. 119); definizione dell’esercizio del potere sostitutivo statale (art. 120 c.2); sistema elettorale di Camera e Senato;

5 Ad eccezione della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e della legislazione elettorale e relativa ad organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e all’ordinamento della Capitale, rimessi alla legislazione paritaria.

6 Ovvero: far rispettare alle Regioni norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

tutti i casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica o a leggi costituzionali o nei casi di: definizione della partecipazione delle Regioni alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e all’attuazione ed esecuzione (art. 117 c.5); conferimento di ulteriori funzioni amministrative agli enti locali (art. 118 c.2); esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e delle comunità montane (art. 118 c.5); definizione dei principi fondamentali relativi alle leggi elettorali regionali (art. 122 c.1); trasferimento di Comuni e Province da una Regione ad un’altra, mutamento delle circoscrizioni e istituzioni di nuove Province nel rispetto delle procedure previste (art. 132 c.2 e art. 133 c.2); istituzione di una Commissione d’inchiesta (ex art. 82 c.2); istituzioni di Autorità amministrative indipendenti nazionali (ex art. 98bis).

Se non c’è accordo tra le Camere su un medesimo testo, i Presidenti delle due Camere “possono” convocare, d’intesa tra loro, una Commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale (senza possibilità di emendamenti) delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Per le Regioni, la tripartizione del procedimento legislativo rende il sistema complesso e macchinoso, ed è destinato ad aumentare la conflittualità tra Stato e Regioni, generando una “inedita conflittualità tra gli stessi rami del Parlamento” (audizione Comm. Aff. Cost. Senato, 25 novembre 2004). Le questioni di competenza sono rimesse alla soluzione insindacabile (in alcuna sede, quindi né il Presidente della Repubblica in sede di promulgazione né la Corte Costituzionale in sede di ricorso) dei Presidenti delle Assemblee che possono anche deferire la decisione ad un Comitato paritetico composto da quattro deputati e quattro senatori.

sabato 17 giugno 2006

La scelta


 


Il 25 e 26 giugno si svolgerà il referendum confermativo delle modifiche apportate alla Costituzione. Stupisce, ma in fondo neppure tanto considerato lo stato supino e comatoso in cui versa buona parte dell’informazione, che se ne parli – quando accade – sottovoce, per non disturbare. Di conseguenza, una consultazione importantissima non viene percepita come tale dalla popolazione e l’ignoranza regna beatamente sovrana. L’effetto-Mondiale di calcio (di cui sono un appassionato) contribuisce da par suo ad anestetizzare le coscienze, anche perché l’attenzione viene sapientemente deviata.


Taccio sul ruolo dei partiti, eternamente impegnati in un’irreale competizione, sicché la propaganda e gli slogan ad effetto colpiscono la pancia dell’elettorato, ma si rivelano scarsamente utili a comprendere quale sia la posta in gioco, che è poi la nostra libertà.


Per questo motivo, senza presunzioni ex cathedra, inizio a postare una serie di schede (in cinque parti) dedicate alla riforma costituzionale. Se mi posso permettere, consiglio di stampare, conservare e diffondere. La nota bibliografica, sotto riportata, s’intende riferita all’intera trattazione.


Chi scrive andrà ovviamente a votare e convintamente sarà un NO.


P.S. Laddove è scritto opposizione è da intendersi quella di centrosinistra, visto che l'analisi è antecedente al 9 aprile 2006.




  



LA RIFORMA DELLA II PARTE DELLA COSTITUZIONE*




Nota: L’analisi è svolta sulla base del testo licenziato dalle Camere e sottoposto a referendum oppositivo ex art. 138 Cost. e considera sia le posizioni delle due coalizioni di centro-destra e di centro-sinistra che della dottrina. Il testo è stato approvato in prima lettura dal Senato il 25 marzo 2004, dalla Camera, con modificazioni, il 15 ottobre 2004, e nuovamente dal Senato il 23 marzo 2005; in seconda lettura dalla Camera il 20 ottobre 2005 e dal Senato il 16 novembre 2005 (a.S. 2544-D). In corsivo sono riportati alcuni commenti alle misure di maggior rilievo..


*Pier Luigi Petrillo è dottore di ricerca in Diritto pubblico comparato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena. Collaboratore di ricerca del Centro studi sul Parlamento della Luiss Guido Carli, docente di Diritto dei gruppi di pressione presso il Master in Lobbying and Public Affairs della Lumsa di Roma, vincitore per meriti di borse di studio della British Academy, dell’Accademia dei Lincei, della Royal Academy, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Regione Toscana, si è specializzato in diritto parlamentare presso le Università di Roma "La Sapienza" (Master, con eccellenza, in Istituzioni politiche comparate), Firenze (Seminario Tosi), Siena (Dottorato di ricerca), ed è stato visiting scholar presso l'Università di Edimburgo (Scozia), l'Università di Taskent (Uzbekistan), la Columbia University (New York). È autore di diverse pubblicazioni tra cui, da ultimo, con T. Groppi, il volume "Cittadini, governo, autonomie. Quali riforme per la Costituzione?", Giuffrè 2005





La forma di governo



IL CONTENUTO. La riforma introduce il cd. “premierato”, un sistema di governo basato sull’elezione diretta del Primo Ministro, sostenuto da una solida maggioranza a lui collegata, e sul potere del Primo Ministro di nominare e revocare i singoli Ministri (senza l’intermediazione del Presidente della Repubblica) e di proporre lo scioglimento della Camera dei deputati. Per l’attuazione del programma di governo (ed in virtù della legittimazione diretta ottenuta con l’investitura popolare), si riconoscono al Primo Ministro poteri “speciali” nei lavori parlamentari: così la richiesta di voto bloccato che impone al Parlamento di votare un disegno di legge nel testo formulato dal governo, senza possibilità di emendarlo.


LE POSIZIONI. Per il governo ed una parte della dottrina (Barbera, Fusaro, Ceccanti, Pitruzzella, Frosini, Merlini) il “premierato” rappresenta la formalizzazione di quanto già è accaduto e accade nel sistema politico italiano, dopo la riforma della legge elettorale in senso prevalentemente maggioritario. Per l’opposizione (Bassanini, Elia, Manzella) ed altra parte della dottrina (Sartori, Carlassare, Volpi, Pace, Ferrara) se tale riforma venisse approvata vi sarebbe “un uomo solo al comando” poiché tutti i poteri sono riconosciuti al solo Primo Ministro, nella totale assenza di garanzie, contrappesi, e bilanciamenti istituzionali (in tal senso si parla di “premierato assoluto”). Punto di maggiore scontro è il potere di scioglimento della Camera. Nell’ultima versione del provvedimento, dopo le modifiche introdotte dalla Camera, alla richiesta di scioglimento da parte del Primo Ministro, la sua stessa maggioranza può opporsi approvando una mozione ad hoc ovvero la sfiducia costruttiva.



ASPETTI PRINCIPALI


 Elezione del Primo Ministro e “fiducia” La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro. Sulla base dei risultati elettorali, il PdR procede alla nomina del Primo Ministro. Spetta a quest’ultimo nominare e revocare i ministri, determinare la politica generale del governo, garantendo l’indirizzo politico e dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. Entro 10 giorni dalla nomina il (solo) Primo Ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Ci si chiede: che succede se la Camera non approva il programma? Si intende come una votazione di sfiducia? Oppure il Governo può comunque ritenersi legittimamente costituito? Può porre la questione di fiducia sul programma? Perché, inoltre, il voto è solo sul programma sebbene il PM presenti anche la composizione del governo?


Scioglimento della Camera Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati (art. 88 Cost.) in quattro casi: 1) su richiesta del Primo ministro che ne assume la esclusiva responsabilità; 2) in caso di morte del Primo Ministro o di impedimento permanente accertato secondo modalità fissate dalla legge; 3) in caso di dimissioni del Primo Ministro; In questi tre casi il Presidente della Repubblica non decreta lo scioglimento qualora alla Camera, entro venti giorni, venga presentata e approvata una mozione, sottoscritta (e successivamente votata) dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro. 4) in caso di approvazione della mozione di sfiducia. In questo quarto caso, non si dà luogo a scioglimento qualora la maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera (ex art. 28 che sostituisce l’art. 94 4°c. Cost.), presenta una mozione di sfiducia costruttiva che obbliga alle dimissioni il Primo ministro in carica. Se la mozione di sfiducia è respinta con i voti determinanti dell’opposizione il PM è obbligato alle dimissioni e non si fa luogo a scioglimento solo se la stessa maggioranza parlamentare presenti una nuova mozione per continuare nell’attuazione del programma indicando il nome di un nuovo Primo ministro. Per alcuni tali norme, riconoscendo al Primo ministro il potere di chiedere lo scioglimento della Camera, introducono una forma di “premierato assoluto” (così Elia e Carlassarre1). Per altri il Premier non ha alcun potere di minaccia nei confronti della Camera: se infatti ne richiede lo scioglimento, contro la volontà della sua maggioranza, può essere sostituito dalla stessa (così Barbera2 secondo il quale tale disciplina assegna ai partiti più piccoli –“la minoranza della maggioranza”- un enorme potere di ricatto con l’effetto di avere un premier debole ed ingessato). In effetti, rispetto al testo presentato dal governo nell’ottobre 2003, lo scioglimento è stato notevolmente modificato, introducendo, su indicazione del centro sinistra, formule assimilabili alla “sfiducia costruttiva” prevista in Germania. Leggendo tale disposizione in combinato con altre norme, si vede come potrebbe crearsi un blocco contrapposto al premier costituito dal PdR e dal Senato (sul punto si rinvia al paragrafo sul procedimento legislativo).


Il Governo in Parlamento Definita una doppia corsia preferenziale rafforzata da voto bloccato per i ddl governativi. In primo luogo il PM può porre la questione di fiducia su tutti i ddl (con il solo limite dei ddl cost. e di revisione cost.) e chiedere che la Camera si esprima “con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del governo”. In caso di voto contrario, il PM si dimette (art. 94 c.2). In secondo luogo il Governo può chiedere che siano iscritti all’odg di entrambe le Camere e votati entro tempi certi i ddl presentati o fatti propri dal Governo stesso. Decorso il termine fissato per la messa in votazione di tali ddl, il Governo può chiedere che la (sola) Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal governo (art. 72 c.4).  1 Audizione della Commissione Affari costituzionali del Senato del 18 novembre e del 9 dicembre 2004. 2 Audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato del 2 dicembre 2004.


La previsione del voto bloccato rende del tutto inutile la discussione parlamentare non potendo l’Assemblea modificare il testo ma solo accettare o rifiutare quanto “proposto” dall’esecutivo. Ciò appare grave soprattutto perché non è definito un limite nel numero dei ddl governativi così esaminati con l’effetto che il governo può chiedere la trattazione urgente per tutti i ddl, anche quelli non inclusi nel programma di governo. Il modello a cui la norma si ispira è il “discorso della Corona” britannico con una importante differenza: il governo può chiedere la corsia preferenziale per i soli ddl tassativamente elencati nel “discorso” e solo per quelli, non potendone aggiungere altri nel corso della sessione dei lavori. Viene inoltre da chiedersi: in un ordinamento maggioritario il Governo ha effettivamente bisogno di tali disposizioni costituzionali di “tutela” sull’ordine dei lavori del Parlamento? Non basta la presenza della maggioranza di cui è espressione? I pareri delle commissioni parlamentari di merito sugli schemi dei decreti legislativi divengono sempre obbligatori (oggi sono facoltativi) ma comunque non vincolanti.


                


venerdì 16 giugno 2006

Lo scialo


La Truffa di Katrina. Gli aiuti sperperati in porno e champagne.


Un’indagine ha scoperto 7 mila casi di frode per 1,4 miliardi di dollari. Gli sfollati hanno trasformato l’uragano in un affare spendendo i soldi dello Stato. di Maurizio Molinari "la Stampa" del 15 giugno 2006



Crociere ai Caraibi, hotel di lusso alle Hawaii, video porno in Texas, alcol a volontà, biglietti per andare allo stadio, le spese legali per un divorzio e perfino un’operazione chirurgica per poter cambiare sesso: i fondi destinati dal Congresso ad aiutare le vittime dell’uragano Katrina sono divenuti oggetto di almeno 7000 episodi di frode per un totale di almeno 1,4 miliardi di dollari pari al 16 per cento dell’ammontare degli aiuti.


A svelare le dimensioni ed i dettagli delle truffe avvenute a scapito dei contribuenti è stata un’indagine del «Government Accountability Office» - il braccio investigativo del Congresso - i cui ispettori hanno testimoniato a Washington di fronte ad una commissione della Camera dei Rappresentanti incaricata di appurare chi e come ha fatto uso illecito del denaro pubblico, rintracciando ogni singola transazione finanziaria. Tutte le truffe hanno una genesi simile ovvero l’uso illegale delle carte di credito e degli assegni bancari che la protezione civile americana (Fema) consegnò alle vittime degli uragani Katrina e Rita che la scorsa estate devastarono il sud-est degli Stati Uniti causando l’allagamento di New Orleans. In almeno 7000 casi i titolari di queste carte «Fema» hanno usato il denaro per fini molto personali che assai poco avevano a che vedere con la necessità di pagare un affitto o consentire ai figli di iscriversi ad una nuova scuola. In un ufficio legale di Houston con una carta «Fema» venne saldato un conto da mille dollari relativo ad una causa di separazione, mentre in Louisiana vennero acquistati blocchetti di biglietti per le partite della squadra di football dei New Orleans Saint sufficienti ad entrare negli stadi per cinque stagioni di seguito.


Sempre in Texas, dove la maggioranza dei rifugiati trovò riparo dopo gli uragani, le indagini hanno portato a scoprire che furono i soldi dei contribuenti a pagare l’intero costo di una settimana di soggiorno nel resort di Punta Cana nella Repubblica Domenicana come anche crociere caraibiche ed un conto di 8000 dollari per far soggiornare un’unica persona per 70 notti di seguito nello stesso hotel di lusso delle isole Hawaii, al costo di 100 dollari a notte. A Santa Monica, in California, alcuni titolari della carte «Fema» fecero invece incetta di video porno, tradendo un particolare interesse per le cassette hard «Girls Gone Wild» (Ragazze divenute selvagge), mentre a San Antonio, Texas, scontrini per migliaia di dollari certificano l’avvenuto acquisto di fiumi di alcol ma soprattutto di bottiglie di champagne Dom Perignon.


Se in questi casi gli investigatori hanno accertato che si è trattato di truffe da parte di singoli cittadini, sono venuti alla luce anche episodi che tradiscono la gestione illecita delle carte «Fema» da parte di vere e proprie bande criminali: è questo il caso dell’intestazione delle carte a 1000 persone, con relativi nomi e numeri previdenziali, che in realtà altri non erano che detenuti in penitenziari di Louisiana, Texas, Alabama, Mississippi, Georgia e Florida. E ancora: una singola persona ha adoperato 13 differenti nominativi ed indirizzi - incluso il suo - per riscuotere altrettante quote di indennizzo per un totale di 139 mila dollari.


Se la risposta agli uragani aveva già gravemente indebolito la credibilità della «Fema» adesso le rivelazioni sulle truffe sembrano preannunciare il suo definitivo smantellamento, anche perché in molti casi proprio gli errori di gestione dei fondi del Congresso hanno reso possibili le truffe, come ad esempio nel caso dei regolamenti che consentivano di mandare per posta i fondi agli indirizzi delle case classificate come «danneggiate» dagli uragani: dei 5,3 milioni di dollari spediti in questa maniera non è rimasto praticamente nulla, inclusi 2748 dollari ottenuti da un truffatore che aveva fatto registrare come «edificio lesionato» l’ufficio delle poste.


Terminata la relazione degli investigatori del «Gao», il presidente della commissione di indagine della Camera Michael McCaul - un repubblicano del Texas - ha riassunto il significato della documentazione raccolta nella seguente espressione: «E' stato un assalto alle tasse dei contribuenti americani».


 


 



mercoledì 14 giugno 2006

I nostri primi 14 anni

 



Questi due pezzi sono tratti integralmente da "il manifesto" del 13 giugno 2006.Auguri alla blogosfera, dunque.


La festa dei blogger
A 14 anni dal primo lancio
Non sono passati dieci anni da quando - nel dicembre 1997 - il software designer Jorg Barger usò per la prima volta il termine «weblog» (poi abbreviato in «blog» nel 1999), ma già si festeggia domani in tutto il mondo l'International Weblogger's Day, giunto nel 2006 alla terza edizione. La data, 14 giugno, è stata scelta per ricordare il giorno (azzardato definirlo storico?) del 1993 in cui nella sezione «What's New» del National Center for Supercomputing Applications Mosaic (antesignano dei browser del World Wide Web) apparve il primo prototipo degli attuali blog. Da allora un'intera epoca sembra trascorsa e i blog - ormai decine di milioni in tutto il mondo - hanno modificato in profondità il concetto di informazione. Per celebrare l'anniversario (ribattezzato significativamente InWeDay) è stato perfino aperto un sito, anzi un blog, www.intlblogday.tk.


Se la Rete riscopre la carta
Si celebra domani in tutto il mondo l'International Weblog Day. Intanto i diari in rete approdano sempre più numerosi in libreria, e nasce una casa editrice solo di blog
Claudia Russo
C'è un termine che va di moda tra gli scienziati della comunicazione e i manager delle aziende di servizi: «convergenza». Il significato è evidente, ma in ambito multimediale l'accezione corretta riguarda l'unione - resa possibile dalla new technology - di media e di servizi diversi: informazione, commercio, intrattenimento, educazione, ricerche. Ma se la convergenza può intendersi come chiave del futuro poiché tutte le informazioni possono essere convertite in forma digitale, che senso ha oggi proporre un percorso inverso, che dalla rete torna in libreria? Eppure questa è la strada imboccata da una nuova casa editrice, Scrittomisto, che muovendosi su diversi piani (una redazione milanese, un blog collettivo con virtuale sede nell'etere e un podcast, una radio cioè fatta di file da scaricare dal web e da ascoltare con l'i-pod in formato mp3), si propone infatti di selezionare i migliori blogger della rete per offrire loro la possibilità di pubblicare i propri testi su carta.
L'idea all'apparenza non è nuova: già un anno fa Laterza aveva dato alle stampe un breve saggio dal titolo perentorio, Blog generation, che nel giro di poche settimane era andato esaurito e aveva richiesto una seconda ristampa. In questo volumetto l'autore, Giuseppe Granieri, tra i primi in Italia a utilizzare il suo sito personale a scopo giornalistico, teorizzava il ruolo del blog nella storia dei media e del loro rapporto con l'educazione, la politica e l'immaginario. Definendolo un network attivo che si sostituisce all'audience silenziosa, il libro analizzava le caratteristiche e i meccanismi di questi nuovi spazi della comunicazione con lo sguardo rivolto ai casi concreti e alle prospettive di sviluppo. Non si è fatta attendere, poco dopo, la risposta della Mondadori: il colosso editoriale ha giocato la carta dell'eros e della seduzione pubblicando Hard Blog (pp. 248, euro 9.40), una raccolta di diari erotici firmata da Berbera & Hyde, nomi di battaglia dei creatori del sito http://www.secondapelle.it/, massimo esempio italiano di blog «intimista».
All'interno del vasto arcipelago dei blog (termine derivato dalla sintesi di web e log, cioè «traccia su rete»), è d'altra parte necessario distinguere tra quelli a carattere diaristico-narrativo (come quelli di Scrittomisto o di Hard Blog) e quelli di taglio informativo particolarmente diffusi negli Usa e riproposti con successo da noi solo in casi limitati. Il più celebre è di certo il blog di Beppe Grillo che dall'ottobre 2005 ha una versione inglese, da sempre si fa promotore di campagne politico-sociali in Italia e all'estero, da tempo ha un numero di accessi e commenti superiore alla media dei migliori siti web americani. A questo proposito è interessante però notare che anche l'irriverente comico genovese non ha rinunciato all'idea di trasferire i contenuti di Un anno di blog in un omonimo libro di carta e inchiostro con tanto di dvd allegati (nel pacchetto è compresa anche la registrazione video del suo ultimo spettacolo live, Incantesimi). La novità in questo caso è nella distribuzione: già prima dell'uscita prevista per i prossimi giorni, privati e negozi hanno la possibilità di seguire il medesimo iter virtuale prenotando le loro copie attraverso internet.
A caratterizzare Scrittomisto non è dunque la proposta di «blog di carta», ma il fatto che si tratta della prima casa editrice virtuale (e non) che nasce totalmente dalla rete e si sviluppa condividendo con essa i propri contenuti. Non a caso, per scegliere i prossimi autori, accanto alla selezione dei manoscritti arrivati in redazione, verrà attivato una sorta di premio, dove saranno gli stessi «navigatori» della rete a candidare proprie opere, o a giudicare quelle più meritevoli, affiancati da una giuria di scrittori professionisti. Nel sito www.scrittomisto.it appare del resto evidente la volontà di costruire intorno allo spazio virtuale una comunità di lettori (e di autori) capaci di interagire tra loro, attraverso uno scambio continuo di commenti, immagini, informazioni, idee.
E se le prime uscite sono di taglio esclusivamente narrativo, per il prossimo futuro verranno proposti saggi politici, libri di cucina, volumi di critica d'arte. Già a luglio uscirà in tutta Italia il secondo gruppo di testi, sempre al prezzo «amico» di 4,90 euro. Per tutti i libri viene adottata la licenza Creative Commons e non il vecchio copyright: l'autore cioè non cede i testi ma si limita a permetterne la stampa e la distribuzione, rimanendo proprietario dei contenuti, di cui può fare ciò che desidera.
Il progetto - spiega uno degli autori della casa editrice, il blogger Personalità Confusa (che secondo la consuetudine non vuole svelare il suo vero nome) - nasce dalla convinzione che in rete ci siano contenuti nuovi e originali: contenuti che tuttavia, restando solo sul web, raggiungono ancora un numero di lettori molto limitato poiché internet in Italia non è così diffusa come si crede e soprattutto pochissimi sanno usarla. L'intento, insomma, è duplice: far uscire i blogger dalla rete e farceli ritornare con l'aggiunta di un pubblico che prima non c'era. Nella convinzione che il futuro sia digitale e che il lavoro necessario in questo momento in Italia sia quello di educare al «nuovo» giocando con il vecchio e mescolandolo ad esso.




sabato 10 giugno 2006

Ieri e oggi


Avevo 13 anni quando, il 17 giugno, scesero in campo Italia e Germania. Messico 70, mondiali di calcio.


Quattro anni prima ero troppo piccolo per capire cosa significò venire eliminati dalla Corea del Nord nella Coppa Rimet disputata in Inghilterra. Sì ne conservavo il ricordo, ma non afferrai le precise conseguenze, le polemiche dei giorni successivi. Per questo motivo non volevo farmi sfuggire il campionato del mondo messicano: questa volta sarei stato un testimone più consapevole. Ma, ahimé, la differenza di fuso orario penalizzava noi bambini. Le prime partite, deludenti e anche noiose, erano state superate stoicamente (nel senso che non mi addormentai). Allo stesso modo il quarto di finale (4-1) contro i padroni di casa. E così era arrivata la semifinale, gara importantissima, che si sarebbe disputata alle 16:00, ora locale, mezzanotte in Italia. Ma per quella partita ottenni una deroga. Ancora ignoravo la portata dell'evento di cui sarei stato partecipe e quanto sarebbe stato importante poter esclamare un giorno: “Io c’ero”.


Raduno di amici di famiglia, in casa, nella notte, con figli al seguito che erano anche miei compagni di scuola. Tutti riuniti per seguire quella che si apprestava a diventare la “madre di tutte le partite”, la “semifinale perfetta” come l’ha definita “Sfide”, la meritoria trasmissione di Rai Tre che non durerà ancora a lungo, dopo lo sciagurato accordo di vendita delle Teche Rai alle società di calcio.


Anche in quella circostanza, come però sempre accade quando si è testimoni della storia, fu impossibile capire cosa accadde realmente. Ai posteri come si usa dire, venne affidata l’ardua sentenza.


Un film e un libro omonimi, rievocazioni continue, una pietra miliare: Italia-Germania 4-3 è, per antonomasia, La Partita e continua, 36 anni dopo, a regalare emozioni, quelle che ormai sono state sostituite dall’arido business del calcio marcio, divenuto tale perché al posto del dribbling è subentrato il merchandising e i risultati indegni sono sotto gli occhi di tutti.


Un esempio illuminante è un ritaglio di giornale, della “rosea” (la Gazzetta dello Sport) che ho appositamente conservato. Si tratta della presentazione, in quasi metà pagina pubblicitaria, di una normale gara del campionato di serie A. Milan-Cagliari, 18 febbraio 2006, ore 20:30. A supporto ci sono tutti gli sponsor istituzionali con i loro loghi: EA Sports, Banca Intesa, Ricoh, Makita, Gatorade, Match Point Sisal, Amstrad, Europeo, il mobile di qualità, Tim, Mediaset.it, Eminflex, Bavaria, Casinò Lugano, Adecco, Msc Crociere, Errebian soluzioni per l’ufficio, Bilba Cadey, GLS Corriere Executive. Nella striscia sotto compaiono, invece, i fornitori ufficiali: AtaHotels, Spi finestre e persiane, Medusa, Editori PerlaFinanza, Algida, Grana Padano, Maniva oligominerale, RVA, La Gazzetta dello Sport, Rate Italia S.p.A. prodotti informatici, Lino Sonego international seating, Gruppo Gemeaz Cusin, Galileo, Vita Sangemini, Radio 105. E, per finire: Adidas (sponsor tecnico), SKY (Tv sponsor), Pagine Gialle (Gold Sponsor), Opel (sponsor ufficiale).


Davvero si pensa che sia ancora un gioco? E con questo stuolo di sponsor che tutto foraggiano, non è forse meglio evitare di correre rischi quando si è in campo? Quali sentimenti si cercano se non quelli che hanno il profumo dei soldi?


Ma le emozioni vere oltrepassano la dimensione spazio-tempo, possiedono un valore intrinseco che non ha prezzo. Per questo motivo, seguendo l’avvincente racconto di “Sfide”, mi sono ancora venuti i brividi per l’appassionante alternanza di reti, fino a quella liberatoria finale di Gianni Rivera.


Pure un cronista, come Gianni Brera (che poi era un formidabile raccontatore e ideatore di un vero e proprio linguaggio, argomento perfino di una tesi di laurea) aduso ad ogni stato d’animo, così attaccò il suo pezzo.


«"Il vero calcio rientra nell'epica... la corsa, i salti, i tiri, i voli della palla secondo geometria o labile o costante..."


Non fossi sfinito per l'emozione, le troppe note prese e poi svolte in frenesia, le seriazioni statistiche e le molte cartelle dettate quasi in trance, giuro candidamente che attaccherei questo pezzo secondo ritmi e le iperboli di un autentico epinicio. Oppure mi affiderei subito al ditirambo, che è più mosso di schemi, più astruso, più matto, dunque più idoneo a esprimere sentimenti, gesti atletici, fatti e misfatti della partita di semifinale giocata all'Azteca dalle nazionali d'Italia e di Germania». (Il Giorno, 18 giugno 1970).


Stadio Atzeca, Città del Messico. Un altro luogo della nostra memoria.  

Un mondo a parte


Quando si “odia” la tecnologia? Quando non può essere sfruttata.


Torno a casa domenica sera, dovrebbe essere scattato il verde (per riprendere il titolo dell’ultimo post) e invece trovo ancora un imprevisto semaforo rosso, alias un modem che sembra aver esalato l’ultimo bit e altri problemi di informatica varia. Preso atto del momentaneo (come spero) impedimento non riesco però a trovar pace. In un telefilm la protagonista al computer “surfeggia” tra le onde virtuali, nel notiziario informano di un nuovo portale aperto da non ricordo bene quale organizzazione turistica, apro la prima pagina del quotidiano e non mi sfugge il sito web che lo supporta, mi rifugio nella rubrica delle lettere (che divoro avidamente) e scopro, certo non da quel momento, che si tratta solo ed esclusivamente di e-mail. Ormai le persone comunicano così e solo io non posso farlo. Per quanto? Uno, due giorni?


Siamo ormai tutti, o buona parte, on line (che mi ostino a scrivere così, pur essendoci altre due versioni della parola: online e on-line), avviluppati nella rete (attribuiamogli la minuscola, tanto ormai sappiamo cosa s’intende, non c’è verso di confonderla con lo strumento del pescatore o l’arma del ragno, forse con quella da violare sui campi di Germania 2006), abbracciati a internet (che sembra ormai stabilito si possa scrivere in minuscolo). Ma da questo universo informatico mi sento escluso, senza altri accessi.


Che strana percezione, che strana reazione! Eppure il computer può essere usato per mille e un motivo, ma sapere che accendendolo non potrò, però, navigare genera un senso di frustrazione parossistico, assieme allo sfogo che, se lo state ora leggendo ha trovato il suo agognato sbocco. Domenica sera mi sentivo un paria dell’universo, internet delle mie brame, estromesso dal tuo reame. 


Vignetta: www.isinet.it/ ~marco/vignette.shtml