Il sistema delle garanzie
IL CONTENUTO Rafforzati i poteri del Primo Ministro, il disegno di legge costituzionale riconosce minimi “diritti delle opposizioni” (che il regolamento della Camera dovrà definire), riservando ai deputati appartenenti ai gruppi di opposizione la presidenza delle commissioni parlamentari cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia. Immutate le funzioni della Corte Costituzionale, ma non la sua composizione: dei 15 giudici, 7 sono nominati dalla Camera e dal Senato. Restano sostanzialmente immutati anche i “quorum” previsti per l’elezione dei Presidenti delle due Assemblee, del Capo dello Stato, dei giudici costituzionali, dei componenti del Csm.
LE POSIZIONI Per l’opposizione di centro sinistra il sistema delle garanzie è fragile ed evidenzia una sproporzione tra i poteri del Primo Ministro e quelli del Parlamento. La dottrina è sostanzialmente unanime (Carlassare, Di Giovine, Tarchi, Ceccanti, De Vergottini) nel riconoscere, con sfumature diverse, la “debolezza” delle garanzie poste a bilanciamento del Primo Ministro. In particolare si evidenzia il rischio di coinvolgere anche il Presidente della Repubblica nell’agone politico (Baldassarre) e di aumentare la conflittualità Stato-Regioni-Autonomie (Caravita di Toritto).
ASPETTI PRINCIPALI • Regolamenti parlamentari Il regolamento della Camera è adottato non più a maggioranza assoluta (come nella Cost. vigente) ma dai 3/5 dei componenti; rimane per quello del Senato l’approvazione a maggioranza assoluta Tale norma va letta in combinato con quelle relative all’elezione dei presidenti di garanzia: il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza dei 2/3 per i primi tre scrutini, dei 3/5 per il quarto e a maggioranza assoluta dal quinto in poi. Così per l’elezione dei Presidenti di Assemblea è sufficiente la maggioranza assoluta dopo il terzo scrutinio. • Statuto dell’Opposizione e minoranze Il Regolamento della Camera deve garantire i diritti delle opposizioni, ed in particolare prevedere che le presidenze delle commissioni d’inchiesta e delle commissioni cui sono attribuite compiti ispettivi, di controllo o di garanzia siano attribuite a “deputati appartenenti a gruppi di opposizione”. Su proposta dei deputati dell’opposizione, è stato eliminato il riferimento al Capo dell’Opposizione. Si rinvia ai regolamenti di Camera e Senato la previsione di casi in cui il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal ministro competente (art. 8 ddl cost.). Il Regolamento del Senato deve garantire i diritti delle minoranze. • Corte Costituzionale La Corte si compone di 15 giudici di cui: 4 nominati dal PdR (nella Cost. vigente sono 5), 4 dalle supreme magistrature (nella Cost. vigente sono 5), 3 dalla Camera e 4 dal Senato federale. L’aumento dei giudici di elezione parlamentare (con prevalenza di quelli di espressione del Senato “federale”) delinea un nuovo equilibrio nella rappresentanza della Corte, che, per la maggioranza, è coerente con l’assetto federale, mentre, per l’opposizione, rende la Corte maggiormente “politicizzata”. Viene meno la nomina da parte del Parlamento in seduta comune che, nel disegno di legge in esame, sarebbe competente solo per la messa in stato d’accusa del PdR e per l’annullamento delle leggi regionali. Si riconosce (art. 128) agli 8000 Comune, Provincia, Città metropolitana il diritto a ricorrere –secondo le modalità definite dalla legge costituzionale- dinanzi alla Corte Costituzionale qualora ritengano che una legge o atto avente forza di legge statale o regionale leda competenze proprie costituzionalmente attribuite. Non avendo previsto alcun possibile filtro, a fronte di una definizione non chiara delle competenze costituzionali degli enti locali, è molto probabile che si riverseranno sulla Corte una mole di ricorsi pari agli oltre 8000 enti. Questa osservazione è stata svolta dalle Regioni nel corso dell’audizione in Comm. Aff. Cost. del Senato. Giudizio favorevole è stato, invece, espresso dagli enti locali. Nei cinque anni successivi alla scadenza del mandato, il giudice costituzionale scaduto dal mandato non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. • CSM Si prevede l’elezione di 1/6 dei membri del CSM da parte della Camera dei Deputati e di 1/6 da parte del Senato federale (non integrato dai presidenti delle giunte regionali secondo quanto era previsto nel testo licenziato dal Senato). Il Vicepresidente del CSM è nominato dal Presidente della Repubblica “nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere”. • Autorità amministrative indipendenti Sono costituzionalizzate le Autorità amministrative indipendenti nazionali “per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza” in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza esclusiva statale (art. 98bis). I Presidenti delle Autorità sono nominati dal Capo dello Stato, sentiti i Presidenti delle Camere. • Revisione costituzionale Sopprimendo l’ultimo comma dell’art. 138, si prevede che sia sempre possibile ricorrere a referendum costituzionale, anche ove la legge cost. sia approvata a maggioranza dei 2/3.
Il Presidente della Repubblica
IL CONTENUTO Il Presidente della Repubblica rappresenta la Nazione, è garante della Costituzione e dell’ “unità federale” della Repubblica. Il suo collegio elettorale è l’Assemblea della Repubblica: dopo il quinto scrutinio, il Presidente è eletto a maggioranza assoluta. Al PdR spetta il potere di nominare il vice presidente del Consiglio superiore della Magistratura e i presidenti delle Autorità indipendenti e del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, e di autorizzare il Primo Ministro a dichiarare in Senato l’essenzialità di un disegno di legge. Limitata (se non eliminata) la discrezionalità del PdR nello scioglimento della Camera.
LE POSIZIONI Per il governo e la maggioranza l’aver sottratto al PdR il potere di scioglimento della Camera politica, rafforza la natura di potere neutro del Capo dello Stato, garante dell’unità in un sistema nettamente federale. Per il centro sinistra, il non aver modificato il quorum elettorale rende il PdR un organo della maggioranza, difficilmente indipendente soprattutto dinanzi allo strapotere del Primo Ministro. La dottrina critica in modo unanime l’aver attribuito al PdR il potere di dichiarare un provvedimento del governo essenziale all’attuazione del programma della maggioranza. Il rischio è quello di coinvolgere il Capo dello Stato nell’agone politico (così Baldassarre).
• Elezione L’età minima per essere eletti PdR scende dai 50 anni previsti nella Cost. vigente a 40 anni. Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica composta: o dai 252 senatori e dai 518 deputati; o dai 22 Presidenti delle Giunte regionali; o da 2 delegati per ogni Regione (salvo 1 per la Valle d’Aosta e 1 per ciascuna Provincia autonoma) per un totale di 41 delegati regionali eletti dal Consiglio regionale in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze; o da 1 ulteriore delegato regionale in ragione di 1 delegato per ogni milione di abitanti nella Regione (eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze), per cui, ad oggi (censimento 2001), vi sarebbero: 4 delegati per il Piemonte; 9 delegati per la Lombardia; 4 delegati per il Veneto; 1 delegato per il Friuli Venezia-Giulia; 1 delegato per la Liguria; 3 delegati per l’Emilia Romagna (potrebbero essere 4: il dato ufficiale è 3.983.346); 3 delegati per la Toscana; 1 delegato per le Marche; 5 delegati per il Lazio; 1 delegato per l’Abruzzo; 5 delegati per la Campania; 4 delegati per la Puglia; 2 delegati per la Calabria; 4 delegati per la Sicilia (potrebbero essere 5: il dato ufficiale è 4.968.991); 1 delegato per la Sardegna; per un totale di 48 ulteriori delegati regionali. L’Assemblea della Repubblica risulterebbe, quindi, composta da 881 membri di cui 770 parlamentari e 111 delegati regionali. Per i primi tre scrutini è eletto a maggioranza dei 2/3 dei componenti; per il quarto a maggioranza dei 3/5; dal quinto in poi è sufficiente la maggioranza assoluta (pari a 441).
Nella Costituzione vigente è prevista la maggioranza dei 2/3 per i primi tre scrutini e, dopo il terzo, è sufficiente la maggioranza assoluta. Aumentano, quindi, i tentativi di trovare un accordo ampio tra le forze politiche nella scelta del Capo dello Stato. Inoltre l’ampiezza del collegio elettorale fa sì che difficilmente la maggioranza assoluta (442) possa coincidere con la maggioranza di governo.
• Poteri Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica (art. 87 c.1). Nella Cost. vigente si dispone: “Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”. Nel progetto di riforma è, invece, espressamente sancito il ruolo del PdR di “garante della Costituzione”. Il PdR indice le elezioni della Camera e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della (sola) Camera. Nomina il Vice presidente del CSM nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere. Nomina, sentiti i Presidenti delle Camere, i Presidenti delle Autorità indipendenti ed il Presidente del CNEL. Autorizza, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti, la dichiarazione del Primo Ministro al Senato federale della Repubblica sull’essenzialità delle modifiche proposte ad un disegno di legge. Sulla confusione di poteri che tale norma crea, si rinvia alle osservazioni contenute nel paragrafo sul bicameralismo – procedimento legislativo. Viene meno, invece, il potere del PdR di autorizzare la presentazione alle Camere dei ddl governativi. Emana il decreto di annullamento di una legge regionale ritenuta, dal Governo e dal Senato federale, in contrasto con l’interesse nazionale. Rispetto alla formulazione approvata dal Senato nel marzo 2004, viene meno ogni ipotesi di discrezionalità del PdR sull’interesse nazionale; il decreto è infatti atto dovuto e conseguente alla deliberazione del Senato. In relazione alla controfirma degli atti del PdR, essendo stato respinto alla Camera l’art. 24 del ddl cost. in esame (non modificato dal Senato), rimane confermata la disciplina vigente.
Contrariamente a quanto annunciato le schede sono quattro e non cinque, essendo queste due ultime trattazioni più brevi delle precedenti.
complimenti per lo sforzo titanico che stai dedicando al NO referendario, farò la mia parte. Volevo concentrare la mia analisi sulla riforma del procedimento legislativo.... per me uno degli aspetti più sottovalutati di questa pessima riforma
RispondiEliminaciao
Una porcata bis. Speriamo di fargli fare la fine della prima :)
RispondiEliminaHo ricevuto la tua mail, grazie.
RispondiEliminaIo sono sicura che il popolo italiano sa quello che fa: adesso mi fido della nostra coscienza di popolo.
Un saluto.
Anna :)
ciao! scusa se sono sparita, ricambio gli auguri di pasqua in ritardo, ma ti faccio in anteprima quelli di ferragosto!! Mi hai convinto, voto no. (veramente avevo gia' deciso...) kisses
RispondiEliminaPreliminarmente chiedo scusa a tutti per il lungo ritardo.
RispondiEliminaruckert, ciascuno ha fatto ciò che poteva e siamo stati ricompensati.
Ciao
Alderaban, detto e fatto: nel cestino della carta straccia.
Un saluto
Anna, il popolo stavolta ha usato la testa, non ascoltando la pancia come troppo spesso si fa.
Sei nella mailing list e così quando dispongo di materiale interessante te lo recapito volentieri. Poi dovrei (e vorrei) pure scriverti: spero di riuscire a fare tutto.
Un caro saluto
pineapple, bentrovata! :-)))Come assenza ho cercato di batterti :-)
Scuse completamente accettate (tranquilla). Grazie per gli auguri di ferragosto. Visti i ritmi sto pensando se mettermi tranquillo con auspici natalizi :-)))))))))))
Non occorrevano grossi sforzi per indirizzare verso il NO, bastava il buon senso.
Baci