giovedì 29 giugno 2006

Qui Via Tomacelli: abbiamo un'emergenza


Perché permettiamo a Bush di uccidere in nostro nome?
Cindy Sheehan


 


La nostra cultura americana è permeata di violenza. Nessuno può metterlo in dubbio. Una recente tragedia avvenuta in una famiglia a noi vicina, in Vacaville, California, ha portato letteralmente in casa mia e della mia comunità questa verità terribile. Una mia amica ha somministrato alla sua figlia undicenne un’overdose di medicinali, uccidendola. A giudicare dai resoconti, e dalla nostra ultima visita, la madre sembrava sana ed integra. La figlia era la prima della classe, nella stessa scuola che i miei due figli frequentarono anni fa. Perché? Tutti, ci siamo chiesti perché. Ovviamente ci sono selvagge speculazioni in proposito, ma nessuno di noi ne sa niente di certo. Pare che anche la madre abbia preso un’overdose di pillole. Era un omicidio-suicidio, o un omicidio con finto suicidio?


Ho visto una foto della mia amica durante l'arresto, nel giornale locale. E' perduta. E' inseguita. E' assente. E' senza speranza. E c'è poco di che meravigliarsi. So come ci si sente a non avere speranza. Anche senza lo stress aggiuntivo di dover seppellire il proprio figlio, è facile classificare quello che sta succedendo nella nostra società come normale se penso alla violenza che può cominciare presto la mattina, quando accendiamo la televisione e ci lasciamo invadere tutto il giorno da quella o quell'altra esperienza o immagine, finché non cadiamo in un sonno tormentato, vessati ed esauriti da un'altra giornata di odio.


Finché non realizzeremo che la violenza non è normale, la nostra società e la nostra cultura non cambieranno mai. La violenza porta alla violenza ed uccidere porta ad uccidere.


Tutto quello che dobbiamo fare è notare quanto abbondantemente i nostri capi usano i nostri voti o le loro firme o i loro ordini per condonare e portare ad altra violenza; e allora non dovrebbe scandalizzarci poi troppo se i nostri soldati sul campo commettono atrocità che, ne sono certa, vanno contro i loro più insiti fondamenti di umanità. I nostri soldati stanno soltanto copiando i loro capi ed adempiendo all'addestramento ricevuto che rende disumani loro ed il loro nemico. Violenti sono coloro che usano violenza.


Spesso mi ritrovo a chiedermi come mai noi americani seguiamo sempre così ciecamente i nostri leaders sul sentiero della distruzione. Dal genocidio alla virtuale estinzione della nostra popolazione nativa, alla disumanizzazione dei neri americani così che potessero venire usati come beni di consumo ancora ed ancora, fino al ritrovarci, oggi, ad essere l'unica «nazione civilizzata» che condanna a morte i propri detenuti. Perché permettiamo ai nostri leaders di uccidere ed opprimere la gente in nostro nome? E' forse perché così non ci dovremo mai mettere a riconoscere la nostra tendenza distruttiva? Come nazione, siamo forse così privi di speranza da esser pronti a passare l'intera vita quieta disperazione, e restarcene a guardare mentre Bush e la sua cricca distruggono l'Iraq, distruggono l'America, distruggono il mondo intero per i loro malvagi fini?


La nostra visione del futuro è un orizzonte fatto da una guerra infinita dopo l'altra, rivaleggiando per le risorse e sminuendo sempre più un pianeta così sciatto che ormai condoniamo il comportamento distruttivo dell'amministrazione Bush, visto che tanto stiamo in gara con i nostri vicini, perché ci siamo appena comprati la più sbrilluccicante cianfrusaglia della quale Madison Ave ci ha mai convinti avessimo bisogno? Prima che possiamo cambiare il mondo, dobbiamo guardarci dentro e cambiare noi stessi.


Prima che Casey rimanesse ucciso in Iraq, ho condotto anch'io questa vita di rampante consumismo. Ma questa non era vita. E' cambiato tutto dopo la morte di Casey. Le priorità si sono fatte più vivide e nette. Viaggiando in tutto il mondo in nome della pace, ho scoperto quanto poco basti per vivere. Non ho bisogno di aver paura per la roba nel mio appartamento - non c'è poi molto e quel che c'è è rimpiazzabile. Nonostante gli attacchi personali contro di me e la solitudine ed i viaggi estenuanti, sono una persona molto più felice.


Perdere la speranza è un'esperienza così devastante e distruttiva che finiamo con l'offrire meno resistenza possibile contro il percorso storico che ci porta sempre a questo stesso copione, nel quale i nostri capi sono a loro volta così strazianti e distruttivi. Nessuno ci chiede di diventare una sorta di pacifici monaci erranti ma, comunque, possiamo cambiare quel piccolo qualcosa della nostra vita che avrebbe poi un enorme impatto nel mondo. Che ne dite di venire a Camp Casey quest'estate? L'esperienza di Camp Casey ha ridato la speranza a così tanti di noi. Veterani che hanno combattuto in Vietnam ed Iraq dicono che il venire a Camp Casey ha ridato loro la fiducia di poter tornare a vivere una vita quasi normale. Famiglie che, come la mia, hanno tragicamente perso una persona amata hanno ritrovato la speranza .


Il movimento di Camp Casey ha portato tutti noi (circa 15.000 visitatori e migliaia di sostenitori nel mondo) a ciò che Gandhi chiamava «unità di cuore» con i nostri simili, esseri umani che meritano abbastanza, se non il corrispettivo dell' opulento stile di vita della maggior parte degli americani. E' giunto il momento di unirsi a noi ed impedire al nostro governo di dare ordini che uccidono iracheni innocenti in nome di una guerra globale al terrorismo che è soltanto un altro modo di dire colonialismo delle multinazionali .


E' giunto il momento di riconoscere l'abilità del nostro paese per armare ed addestrare dittatori e terroristi come Saddam ed Osama ed opprimere gli altri paesi per profitto e per chiedere che questa violenza finisca. Poiché soltanto quando ci indignamo; protestiamo, sì, chiediamo ai nostri leaders di rinunciare ad abusare dei nostri cari e cambiamo la nostra personale vita sprecona finirà la violenza. - Allora e solo allora avremo qualcosa per cui vivere. Come Martin Luther King, ha detto che non possiamo sempre aspettarci che i nostri capi cambino le loro priorità. Non lo faranno mai. E' giunto il momento per noi di obbligarli a vivere in base alle nostre.


il manifesto 23 giugno 2006


 


A Via Tomacelli hanno un problema: mancano le risorse finanziarie, il giornale sta attraversando una crisi grave. È partita una sottoscrizione. Il quotidiano rischia seriamente, questa volta, di dover cessare le pubblicazioni.


Non voglio pensare a quale colpo verrebbe inferto, in tale sciagurata ipotesi, alla libertà di stampa, allo sperpero di tanta ricchezza di informazione, certo più libera di altri giornali. Certo più specifica in determinati settori, incisiva, sempre in minoranza, tanto per citare Nanni Moretti, seppure apparentemente. Basti pensare alla netta posizione contraria alla guerra (come si può pensare di cambiare la Costituzione se dopo 60 anni deve ancora trovare piena applicazione?).


Per questo (ma non solo) ho deciso di postare la bella riflessione di Cindy Sheehan, madre di un giovane soldato morto in Iraq, la quale sta diventando il simbolo di quella parte di America che si può scrivere senza la “kappa”, un’America che non ha scelto Bush e che è memore del Vietnam.


Aggiungo anche che la recente modifica grafica de “il manifesto” non mi pace affatto: brutta carta, caratteri rimpiccioliti, eppure c’è sempre ogni giorno almeno una buona ragione per acquistarlo.


Sarebbe eticamente riprovevole lasciar affondare il “quotidiano comunista” per lasciare spazio in edicola ai giornalacci della destra e ad una certa omologazione che, non riesce ancora a scuotere una dormiente maggioranza, da cui attendo sempre che dica qualcosa di sinistra e non se ne penta il giorno dopo.


lunedì 26 giugno 2006

Bloggers uniti in difesa della Costituzione


Lettera congiunta alla Democrazia e alla Costituzione che da oggi fino al 26 giugno verrà pubblicata dai bloggers aderenti all'iniziativa.


Cara Democrazia, cara Costituzione,
stai per compiere sessant’anni. Non ti arrabbierai se alcuni giovani hanno voluto scriverTi questa lettera, forse scavalcando i protocolli d’occasione, per parlarTi di una loro grande paura. Hanno deciso di farlo così, prendendo carta e penna, per manifestarTi la loro vicinanza ed il loro affetto e difendendoti da chi oggi, impropriamente, ha deciso di minare le Tue basi. (
A. Cimadomo)
Grazie per averci dato la sovranità educandoci agli insegnamenti che, giorno dopo giorno, ci fanno essere soggetti pensanti proiettati verso un mondo libero da pregiudizi ideologici e ostruzioni dittatoriali . Cara Costituzione, sei stata venerata dalle masse e stuprata dai potenti ma sappi che c’impegneremo fortemente affinché tu possa continuare a formare le generazioni. (
Dome)
Leggiamo nell’articolo 3 che è possibile trasformare le utopie del diritto naturale in utopie del diritto positivo, cioè vedo che si demanda alla Costituzione il potere di cambiare le sorti di classi sociali svantaggiate, rimuovendo ostacoli di ordine sociale e materiale. Come altre costituzioni coeve (quella francese, quella tedesca, la Dichiarazione dei Diritti universali dell’uomo) nasce come figlia della tragedia della shoa. Molti dicono che abbia rapporti stretti con quei venti mesi chiamati Resistenza, guerra civile, guerra di liberazione nazionale, lotta di classe; la maggior parte degli ideali di questa parte della storia italiana passarono direttamente nella Costituzione, in primis uguaglianza e democrazia. (
S. Ragone)
Cara amata Costituzione, che nel tempo non invecchia mai, voglio parlarti in nome di tutte quelle donne che hanno combattuto contro la tirannia dell'oppressore, che hanno sacrificato la loro giovinezza per un grande ideale: la libertà. Voglio parlarti di quelle donne che hanno silenziosamente sofferto senza un lamento, portando dentro di se un dolore immenso, il dolore di chi vede i propri cari andarsene per sempre. (
Galatea)
Cara Costituzione, per farti nascere i nostri nonni da giovani ti hanno regalato i loro anni migliori, in molti hanno sofferto, e in molti sono morti tra pene indescrivibili per mano di chi aveva paura dei tuoi valori e dell'espressione di libertà e uguaglianza che porti con te. Sei nata per sancire e affermare i diritti delle persone, sei nata dal dolore dal pensiero libero dalla speranza infusa dalla fede sia politica che Cristiana, dal valore di chi ha creduto in un futuro migliore di chi ci ha creduto fino in fondo per regalare a tutti noi loro figli e gente di oggi la gioia e l`orgoglio di appartenere ad un'Italia libera, democratica, e antifascista. Vorrei che molti ti conoscessero di piu`e vivessero coscienti dell`importanza che porti con te nel difendere i nostri diritti nel tutelare i nostri valori, nel difenderci dalle discriminazioni, nel capire quanto sia importante e bello vivere in questa società libera, in una democrazia. (
Elio)
Non farti limitare, noi ti aiuteremo, votando il fatidico "NO" del vero tifoso, perché più stai larga e più stai comoda e meglio è per tutti noi. Però intendiamoci. Dopo questa prova, (che vinceremo insieme, stai tranquilla) dobbiamo darci da fare insieme. A volte sei troppo silenziosa e poco critica. Così le persone, dopo poco, si abituano a te e cominciano a comportarsi come se fossi un dato acquisito. Insomma, la gente fa il callo alla sua libertà ed è triste perché è come fare il callo al cuore e non essere più capaci d’innamorarsi. Restiamo così, ci vediamo tra il 25 e il 26, diciamo "NO"( così ti abitui ad essere anche un po’ più ferma) al cambio della tua carta d’identità, e poi, davanti ad un aperitivo, invece di ricordare i tempi della tua giovinezza facciamo il piano per il prossimo anno. OK? Saluti. (
Mr. Pol)


Dal blog di Fioredicampo: aderisco e pubblico, seppure con ritardo, ma a urne ancora aperte.



mercoledì 21 giugno 2006

La scelta - 4


 


Il sistema delle garanzie


IL CONTENUTO Rafforzati i poteri del Primo Ministro, il disegno di legge costituzionale riconosce minimi “diritti delle opposizioni” (che il regolamento della Camera dovrà definire), riservando ai deputati appartenenti ai gruppi di opposizione la presidenza delle commissioni parlamentari cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia. Immutate le funzioni della Corte Costituzionale, ma non la sua composizione: dei 15 giudici, 7 sono nominati dalla Camera e dal Senato. Restano sostanzialmente immutati anche i “quorum” previsti per l’elezione dei Presidenti delle due Assemblee, del Capo dello Stato, dei giudici costituzionali, dei componenti del Csm.


LE POSIZIONI Per l’opposizione di centro sinistra il sistema delle garanzie è fragile ed evidenzia una sproporzione tra i poteri del Primo Ministro e quelli del Parlamento. La dottrina è sostanzialmente unanime (Carlassare, Di Giovine, Tarchi, Ceccanti, De Vergottini) nel riconoscere, con sfumature diverse, la “debolezza” delle garanzie poste a bilanciamento del Primo Ministro. In particolare si evidenzia il rischio di coinvolgere anche il Presidente della Repubblica nell’agone politico (Baldassarre) e di aumentare la conflittualità Stato-Regioni-Autonomie (Caravita di Toritto).


ASPETTI PRINCIPALI Regolamenti parlamentari Il regolamento della Camera è adottato non più a maggioranza assoluta (come nella Cost. vigente) ma dai 3/5 dei componenti; rimane per quello del Senato l’approvazione a maggioranza assoluta Tale norma va letta in combinato con quelle relative all’elezione dei presidenti di garanzia: il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza dei 2/3 per i primi tre scrutini, dei 3/5 per il quarto e a maggioranza assoluta dal quinto in poi. Così per l’elezione dei Presidenti di Assemblea è sufficiente la maggioranza assoluta dopo il terzo scrutinio. Statuto dell’Opposizione e minoranze Il Regolamento della Camera deve garantire i diritti delle opposizioni, ed in particolare prevedere che le presidenze delle commissioni d’inchiesta e delle commissioni cui sono attribuite compiti ispettivi, di controllo o di garanzia siano attribuite a “deputati appartenenti a gruppi di opposizione”. Su proposta dei deputati dell’opposizione, è stato eliminato il riferimento al Capo dell’Opposizione. Si rinvia ai regolamenti di Camera e Senato la previsione di casi in cui il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal ministro competente (art. 8 ddl cost.). Il Regolamento del Senato deve garantire i diritti delle minoranze. Corte Costituzionale La Corte si compone di 15 giudici di cui: 4 nominati dal PdR (nella Cost. vigente sono 5), 4 dalle supreme magistrature (nella Cost. vigente sono 5), 3 dalla Camera e 4 dal Senato federale. L’aumento dei giudici di elezione parlamentare (con prevalenza di quelli di espressione del Senato “federale”) delinea un nuovo equilibrio nella rappresentanza della Corte, che, per la maggioranza, è coerente con l’assetto federale, mentre, per l’opposizione, rende la Corte maggiormente “politicizzata”. Viene meno la nomina da parte del Parlamento in seduta comune che, nel disegno di legge in esame, sarebbe competente solo per la messa in stato d’accusa del PdR e per l’annullamento delle leggi regionali. Si riconosce (art. 128) agli 8000 Comune, Provincia, Città metropolitana il diritto a ricorrere –secondo le modalità definite dalla legge costituzionale- dinanzi alla Corte Costituzionale qualora ritengano che una legge o atto avente forza di legge statale o regionale leda competenze proprie costituzionalmente attribuite. Non avendo previsto alcun possibile filtro, a fronte di una definizione non chiara delle competenze costituzionali degli enti locali, è molto probabile che si riverseranno sulla Corte una mole di ricorsi pari agli oltre 8000 enti. Questa osservazione è stata svolta dalle Regioni nel corso dell’audizione in Comm. Aff. Cost. del Senato. Giudizio favorevole è stato, invece, espresso dagli enti locali. Nei cinque anni successivi alla scadenza del mandato, il giudice costituzionale scaduto dal mandato non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. CSM Si prevede l’elezione di 1/6 dei membri del CSM da parte della Camera dei Deputati e di 1/6 da parte del Senato federale (non integrato dai presidenti delle giunte regionali secondo quanto era previsto nel testo licenziato dal Senato). Il Vicepresidente del CSM è nominato dal Presidente della Repubblica “nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere”. Autorità amministrative indipendenti Sono costituzionalizzate le Autorità amministrative indipendenti nazionali “per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza” in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza esclusiva statale (art. 98bis). I Presidenti delle Autorità sono nominati dal Capo dello Stato, sentiti i Presidenti delle Camere. Revisione costituzionale Sopprimendo l’ultimo comma dell’art. 138, si prevede che sia sempre possibile ricorrere a referendum costituzionale, anche ove la legge cost. sia approvata a maggioranza dei 2/3.


 


Il Presidente della Repubblica


IL CONTENUTO Il Presidente della Repubblica rappresenta la Nazione, è garante della Costituzione e dell’ “unità federale” della Repubblica. Il suo collegio elettorale è l’Assemblea della Repubblica: dopo il quinto scrutinio, il Presidente è eletto a maggioranza assoluta. Al PdR spetta il potere di nominare il vice presidente del Consiglio superiore della Magistratura e i presidenti delle Autorità indipendenti e del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, e di autorizzare il Primo Ministro a dichiarare in Senato l’essenzialità di un disegno di legge. Limitata (se non eliminata) la discrezionalità del PdR nello scioglimento della Camera.


LE POSIZIONI Per il governo e la maggioranza l’aver sottratto al PdR il potere di scioglimento della Camera politica, rafforza la natura di potere neutro del Capo dello Stato, garante dell’unità in un sistema nettamente federale. Per il centro sinistra, il non aver modificato il quorum elettorale rende il PdR un organo della maggioranza, difficilmente indipendente soprattutto dinanzi allo strapotere del Primo Ministro. La dottrina critica in modo unanime l’aver attribuito al PdR il potere di dichiarare un provvedimento del governo essenziale all’attuazione del programma della maggioranza. Il rischio è quello di coinvolgere il Capo dello Stato nell’agone politico (così Baldassarre).


Elezione L’età minima per essere eletti PdR scende dai 50 anni previsti nella Cost. vigente a 40 anni. Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica composta: o dai 252 senatori e dai 518 deputati; o dai 22 Presidenti delle Giunte regionali; o da 2 delegati per ogni Regione (salvo 1 per la Valle d’Aosta e 1 per ciascuna Provincia autonoma) per un totale di 41 delegati regionali eletti dal Consiglio regionale in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze; o da 1 ulteriore delegato regionale in ragione di 1 delegato per ogni milione di abitanti nella Regione (eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze), per cui, ad oggi (censimento 2001), vi sarebbero:  4 delegati per il Piemonte;  9 delegati per la Lombardia;  4 delegati per il Veneto;  1 delegato per il Friuli Venezia-Giulia; 1 delegato per la Liguria;  3 delegati per l’Emilia Romagna (potrebbero essere 4: il dato ufficiale è 3.983.346);  3 delegati per la Toscana;  1 delegato per le Marche; 5 delegati per il Lazio; 1 delegato per l’Abruzzo;  5 delegati per la Campania;  4 delegati per la Puglia;  2 delegati per la Calabria;  4 delegati per la Sicilia (potrebbero essere 5: il dato ufficiale è 4.968.991);  1 delegato per la Sardegna; per un totale di 48 ulteriori delegati regionali. L’Assemblea della Repubblica risulterebbe, quindi, composta da 881 membri di cui 770 parlamentari e 111 delegati regionali. Per i primi tre scrutini è eletto a maggioranza dei 2/3 dei componenti; per il quarto a maggioranza dei 3/5; dal quinto in poi è sufficiente la maggioranza assoluta (pari a 441).


Nella Costituzione vigente è prevista la maggioranza dei 2/3 per i primi tre scrutini e, dopo il terzo, è sufficiente la maggioranza assoluta. Aumentano, quindi, i tentativi di trovare un accordo ampio tra le forze politiche nella scelta del Capo dello Stato. Inoltre l’ampiezza del collegio elettorale fa sì che difficilmente la maggioranza assoluta (442) possa coincidere con la maggioranza di governo.


 Poteri Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica (art. 87 c.1). Nella Cost. vigente si dispone: “Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”. Nel progetto di riforma è, invece, espressamente sancito il ruolo del PdR di “garante della Costituzione”. Il PdR indice le elezioni della Camera e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della (sola) Camera. Nomina il Vice presidente del CSM nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere. Nomina, sentiti i Presidenti delle Camere, i Presidenti delle Autorità indipendenti ed il Presidente del CNEL. Autorizza, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti, la dichiarazione del Primo Ministro al Senato federale della Repubblica sull’essenzialità delle modifiche proposte ad un disegno di legge. Sulla confusione di poteri che tale norma crea, si rinvia alle osservazioni contenute nel paragrafo sul bicameralismo – procedimento legislativo. Viene meno, invece, il potere del PdR di autorizzare la presentazione alle Camere dei ddl governativi. Emana il decreto di annullamento di una legge regionale ritenuta, dal Governo e dal Senato federale, in contrasto con l’interesse nazionale. Rispetto alla formulazione approvata dal Senato nel marzo 2004, viene meno ogni ipotesi di discrezionalità del PdR sull’interesse nazionale; il decreto è infatti atto dovuto e conseguente alla deliberazione del Senato. In relazione alla controfirma degli atti del PdR, essendo stato respinto alla Camera l’art. 24 del ddl cost. in esame (non modificato dal Senato), rimane confermata la disciplina vigente.


Contrariamente a quanto annunciato le schede sono quattro e non cinque, essendo queste due ultime trattazioni più brevi delle precedenti.


 

lunedì 19 giugno 2006

La scelta - 3


 


 


La “devolution” ed il nuovo Titolo V


IL CONTENUTO Il provvedimento ridefinisce le “materie” riservate esclusivamente alla potestà legislativa statale e quelle concorrenti (Stato/Regioni), elencando, per la prima volta, “materie” di competenza esclusiva regionale (cd. “devolution” – art. 117, Titolo V, parte II Cost.). E’, inoltre, “costituzionalizzata” la Conferenza Stato-Regioni, ed attribuito ai Comuni ed alle Province il diritto a ricorrere alla Corte Costituzionale in determinati casi. E’ reintrodotto l’ “interesse nazionale” quale limite generale alla potestà legislativa regionale, e modificato il potere sostitutivo dello Stato.


LE POSIZIONI Il governo considera la modifica del Titolo V della Costituzione una vera priorità. E’ questo il “cuore antico” del provvedimento. Fin dal 2001, alcune settimane dopo la formazione del governo, il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione (on. Bossi) ha presentato un disegno di legge costituzionale volto ad attribuire competenze legislative esclusive alle Regioni, riscrivendo l’art. 117 della Costituzione vigente. Nell’ottobre 2003 il disegno di legge del Ministro Bossi è stato “integrato” nel più complesso ddl presentato dal governo. Per il centro sinistra, che realizzò nel 2001 la modifica del Titolo V della Costituzione, attribuendo nuove competenze legislative alle Regioni (anche attraverso la clausola residuale), è necessario “correggere” talune imprecisioni dell’art. 117, soprattutto alla luce della giurisprudenza costituzionale. Il testo della maggioranza, però, non corregge gli errori ma aumenta la confusione e la conflittualità tra i livelli istituzionali. Di uguale avviso buona parte della dottrina (Groppi, D’Atena, Anzon, Bin, Caravita di Toritto, Guzzetta, Gianfrancesco), le Regioni, i Comuni, le Province. ASPETTI PRINCIPALI L’art. 39 del ddl cost. n. 2544-B, che modifica l’art. 117 della Cost. vigente: a) aggiunge, alla competenza esclusiva statale (art. 117 2°c.), materie nuove, anche spostando materie attualmente previste nella competenza concorrente sulla base della dimensione “nazionale” o “strategica” dell’interesse; b) introduce, nella competenza concorrente (art. 117 3°c.), una sostanziale ambiguità poiché alcune materie già spostate nella competenza esclusiva statale, sono “rinominate” nella competenza concorrente con il riferimento all’ “interesse regionale” o al “carattere regionale” ovvero non “strategico”. Secondo questo schema, spetta allo Stato –che già è titolare della competenza esclusiva nelle stesse materie- dettare i principi fondamentali, ed alle Regioni le normative di dettaglio. Ad esempio la materia “ordinamento sportivo” attribuita dalla Costituzione vigente alla competenza concorrente, viene divisa tra la competenza esclusiva statale (“ordinamento sportivo nazionale”) e quella concorrente (“ordinamento sportivo regionale”). Ugualmente in materia di “ordinamento della comunicazione” e di “istituti o aziende di credito”; c) introduce la competenza esclusiva regionale (art. 117 4°c.) per alcune materie per le quali è comunque prevista la competenza esclusiva statale quanto meno in relazione alle “norme generali” (così in materia di sanità o di polizia), e, in taluni casi, la competenza concorrente (così in materia di “istruzione”).


In concreto: a) Alla competenza esclusiva statale sono ora aggiunte le seguenti materie7: 1) la promozione internazionale del “sistema economico e produttivo nazionale”; 2) la politica monetaria; 3) la tutela del credito; 4) la tutela delle organizzazioni comuni di mercato; 5) le norme generali sulla tutela della salute, sicurezza e qualità alimentare; 6) la definizione dell’ordinamento della capitale (fatto salvo, però, il rinvio allo Statuto della Regione Lazio per la definizione dei limiti e delle modalità di esercizio delle forme particolari di autonomia – ex art. 32 ddl); 6) le reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e le relative norme di sicurezza; 7) l’ordinamento della comunicazione; 8) l’ordinamento delle professioni intellettuali; 9) l’ordinamento sportivo nazionale; 10) la produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia; 11) l’ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale; 12) l’esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli montani (fatto salvo quanto previsto dagli Statuti regionali); 13) la sicurezza del lavoro.


b) La competenza concorrente8 tra Stato e Regioni è così modificata: COST. VIGENTE (attuale competenza concorrente) DDL COST. N. 2544-D (in questa colonna si indicano i vari livelli di competenza) Ordinamento sportivo ordinamento sportivo nazionale (comp. esclusiva statale) ordinamento sportivo regionale (comp. concorrente) Grandi reti di trasporto e navigazione reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza (comp. esclusiva statale) spetta, inoltre, alla legge statale disciplinare le forme di coordinamento tra Stato e Regioni in questa materia (ex art.118 Cost. come modificato dalla riforma in esame) reti di trasporto e navigazione (comp. concorrente)


 7 L’art. 117 2°c. della Costituzione vigente già riconduce alla competenza esclusiva dello Stato le seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.


8 L’art. 117 3°c. della Costituzione vigente ripartisce alla competenza concorrente tra Stato e Regioni le seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela alla salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.


Ordinamento della comunicazione


ordinamento della comunicazione (comp. esclusiva statale) ordinamento della comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale (comp. concorrente) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia produzione strategica, trasporto e distribuzione dell’energia (comp. esclusiva statale) produzione, trasporto e distribuzione dell’energia (comp. concorrente) Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale tutela del credito (comp. esclusiva statale) istituti di credito a carattere regionale (comp. concorrente) Tutela e sicurezza del lavoro sicurezza del lavoro (comp. esclusiva statale) tutela del lavoro (comp. concorrente) Professioni ordinamento delle professioni intellettuali (comp. esclusiva statale) professioni (comp. concorrente) Tutela della salute norme generali sulla tutela della salute (comp. esclusiva statale) sicurezza e qualità alimentare (comp. esclusiva statale) alimentazione (comp. concorrente) assistenza e organizzazione sanitaria (comp. esclusiva regionale) Istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale norme generali sull’istruzione (comp. esclusiva statale ) istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (comp. concorrente) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione (comp. esclusiva regionale)


c) La competenza esclusiva regionale è espressamente prevista per l’assistenza e l’organizzazione sanitaria; l’organizzazione scolastica, la gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico delle Regioni; la polizia amministrativa regionale e locale; ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Di tutte queste materie, solo la “polizia amministrativa regionale e locale” sembra essere l’unica effettiva a competenza esclusiva regionale: infatti è espressamente esclusa tra le materie a competenza esclusiva statale (art. 117 2c. lett. h) e non è ricompressa tra quelle concorrenti. Di conseguenza la legge statale non potrà più definire il quadro unitario del sistema di polizia regionale e locale e del sistema sanzionatorio connesso all’esercizio dei livelli di Governo decentrati. Diventa competenza esclusiva regionale quella che attualmente si indica come competenza residuale in ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione statale.


 L’ “interesse nazionale” può essere fatto valere dal Governo nei confronti delle Regioni dinanzi al Parlamento in seduta comune e non dinanzi ad un organo imparziale; una soluzione prevista (e nei fatti mai attuata) dalla Costituzione del ’48 (artt. 117 c.1 e 127 c.4): il sindacato di merito della legislazione regionale, infatti, in teoria attribuito al Parlamento, era esercitato in concreto (insieme a quello di legittimità) dalla Corte Costituzionale. La deliberazione –a maggioranza assoluta- di annullamento di una legge regionale in contrasto con l’interesse nazionale spetta alle due Camere riunite. E’ compito del Presidente della Repubblica, nei dieci giorni successivi alla delibera, emanare “il conseguente decreto di annullamento”. Spetta allo Stato (inteso sia come governo, sia come Parlamento) esercitare i poteri sostitutivi (art. 120 Cost.) nei confronti delle Regioni “nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli esenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”. Lo Stato si sostituisce non ad “organi” regionali e locali –come previsto dalla Cost. vigente- ma alle Regioni ed alle altre Autonomie locali “nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118” (vale a dire tutte le funzioni, anche legislative). Si riconosce agli oltre 8000 Comuni, Province, Città metropolitane, il diritto a ricorrere direttamente alla Corte costituzionale qualora ritengano che una legge o atto avente forza di legge statale o regionale leda proprie competenze costituzionalmente attribuite, secondo le condizioni, le forme ed i termini definiti da una legge costituzionale. Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio. La norma è solo in apparenza chiara: l’art. 117 c. 2, lett. p), infatti, attribuisce alla competenza esclusiva della legge dello Stato il compito di disciplinare l’ordinamento di Roma capitale. Evidente il rischio di contrapposizione tra discipline diverse (statuto regionale e legge dello Stato) di pari grado.


 


 


 

La scelta - 2


Senato federale e procedimenti legislativi

IL CONTENUTO Il disegno di legge costituzionale riforma il tradizionale bicameralismo perfetto, caratterizzante il sistema italiano. Il Senato, infatti, non sarà più Camera politica, legata al rapporto fiduciario con il governo, ma organo rappresentativo delle realtà territoriali (in primo luogo delle Regioni) sia attraverso l’elezione contestuale dei senatori e dei consigli regionali, sia attraverso la partecipazione ai lavori del Senato, ma senza diritto di voto, di un rappresentante di ogni Regione e di ogni Consiglio delle autonomie locali (per questo si parla di “Senato federale”). Notevolmente modificato è il procedimento legislativo, diviso in tre: procedimenti legislativi a prevalenza della Camera, a prevalenza del Senato (ma con la clausola di ritorno alla Camera su richiesta del Primo Ministro), e bicamerale.

LE POSIZIONI Per il governo si attua una riforma attesa da tempo, volta, da un lato, a dare rappresentanza nazionale alle autonomie territoriali (come in ogni sistema federale), e, dall’altro, a rendere più efficiente il procedimento legislativo, così da attuare velocemente il programma di governo. Per l’opposizione, le Regioni, i Comuni, le Province e la dottrina (praticamente unanime: Bin, Frosini, Zanon, Barbera, Ceccanti, Lippolis, Luciani, Olivetti, Cassese, Pitruzzella) il Senato così delineato è “federale” solo di nome, poiché non basta la contestualità dell’elezione dei senatori e dei consiglieri regionali a rendere effettiva la rappresentanza, a livello nazionale, delle autonomie locali. Si evidenzia, inoltre, la complessità dei procedimenti legislativi ed il rischio di aumentare la conflittualità tra le istituzioni.

ASPETTI PRINCIPALI Composizione, durata, quorum Ogni deputato e senatore rappresenta oltre alla Nazione (come previsto dalla Cost. vigente) anche la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

SENATO Il Senato federale si compone di 252 membri eletti in ciascuna Regione contestualmente alle elezioni dei rispettivi consigli regionali (tale disposizione entrerà in vigore a partire dalla XVI legislatura e quindi, presumibilmente, dall’anno 2016). A questi si aggiungono, senza diritto di voto, circa 42 rappresentanti delle autonomie regionali e locali (v. dopo). Nel caso in cui sono prorogati i Consigli regionali, sono prorogati anche i senatori in carica. Spetta alla legge dello Stato disciplinare le modalità di elezione dei senatori, garantendone la rappresentanza territoriale. I “senatori a vita” passano alla Camera divenendo deputati a vita. Non vi sono più seggi del Senato federale assegnati alla circoscrizione estero. Per essere eletti al Senato è necessario aver compiuto 25 anni di età (nella Cost. vigente 40 anni) e:

aver ricoperto o ricoprire cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione,  oppure essere stati eletti senatori o deputati nella Regione, oppure risiedere nella Regione alla data di indizione delle elezioni. Questo punto è stato contestato, nell’Aula del Senato, dall’opposizione (che alla Camera aveva presentato l’emendamento sull’abbassamento dell’età) in quanto si rischia di affidare la presidenza della Repubblica pro-tempore ad un Presidente del Senato potenzialmente di 25 anni (Bassanini).

Un rappresentante per ogni Regione (22) ed un rappresentante per Regione eletto dal Consiglio delle autonomie locali (tra sindaci, presidenti di provincia o città metropolitana; in totale 20) possono partecipare ai lavori del Senato, senza diritto di voto e secondo modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione dei rappresentanti delle autonomie ai lavori del Senato rimane marginale ed episodica, comunque non in grado di influenzare le decisioni dell’Assemblea (lo stesso parere sui ddl a prevalenza Senato non è né obbligatorio né vincolante). Difatti i Presidenti delle Regioni ne hanno chiesto l’eliminazione nel corso dell’audizione in Comm. Affari costituzionali al Senato in data 25 novembre 2004. Ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere un parere sui disegni di legge a procedura prevalente Senato. Il Regolamento del Senato ne disciplina termini e modalità di espressione (art. 64 5°c.).

Il Presidente del Senato è eletto a maggioranza dei 2/3 dei componenti, ma dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Il regolamento disciplina il rinnovo periodico dell’ufficio di Presidenza. Le deliberazioni del Senato non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

CAMERA La Camera dei deputati si compone di 518 deputati di cui 500 eletti sul territorio nazionale e 18 dagli italiani residenti all’estero. A questi si aggiungo i deputati a vita (nel limite di tre) e gli ex Presidenti della Repubblica. Sono eleggibili tutti coloro che hanno compiuto 21 anni di età (è 25 nella Cost. vigente). Il Presidente della Camera è eletto a maggioranza dei 2/3 dei componenti, ma dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Iniziativa legislativa e procedimenti Si limita l’iniziativa legislativa dei parlamentari all’ambito delle competenze delle rispettive Camere di appartenenza. Spetta ai regolamenti stabilire modalità e termini di esame delle proposte di legge d’iniziativa popolare. Sono previsti tre distinti procedimenti legislativi a seconda del contenuto del disegno di legge presentato: 1) a prevalenza Camera; 2) a prevalenza Senato; 3) paritario.

1) A prevalenza Camera La Camera esamina i ddl concernenti le materie di competenza esclusiva statale (art. 117, c. 2°)3, i ddl di ratifica dei trattati internazionali di cui all’art. 80 Cost4, i disegni di legge di bilancio ed il rendiconto consuntivo.

3 Ad eccezione della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e della legislazione elettorale e relativa ad organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e all’ordinamento della Capitale, rimessi alla legislazione paritaria. 4 Trattati internazionali di natura politica e quelli che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

In questo caso, dopo l’approvazione del ddl da parte della Camera, il Senato può proporre entro 30 giorni (ovvero 15 se trattati di conversione di decreto legge) modifiche, su cui decide in via definitiva la Camera.

2) A prevalenza Senato Il Senato esamina i ddl concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie a competenza concorrente (art. 117, c. 2°)5. In questo caso, dopo l’approvazione del ddl da parte del Senato, la Camera può proporre entro 30 giorni (ovvero 15 se trattati di conversione di decreto legge) modifiche, su cui decide in via definitiva il Senato. Però, il Governo ove ritenga che proprie modifiche proposte e non approvate dal Senato siano essenziali 1) per l’attuazione del programma approvato dalla Camera (in sede di “fiducia” implicita), 2) o per la tutela dell’unità giuridica o economica ovvero per le stesse motivazioni che legittimano il potere sostitutivo statale (ex art. 120 c.2 6), può chiedere al Presidente della Repubblica (che ne verifica i presupposti) di autorizzare il Primo Ministro ad esporre le proprie ragioni al Senato che decide entro 30 giorni. Se tali modifiche non sono accolte, il ddl è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta.

In questa norma appare evidente la confusione tra i poteri dello Stato: il Presidente della Repubblica è, infatti, chiamato a verificare non solo la sussistenza di condizioni tipicamente politiche (e cioè che una certa modifica ad un certo ddl sia parte del programma di governo e ne rappresenti essenziale attuazione) ma anche la sussistenza della necessità di garantire la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica del Paese ovvero di situazioni di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica (condizioni affidate ex art. 120 al giudizio del governo nel caso di esercizio del potere sostitutivo verso le Regioni). In tal modo (autorizzando/non autorizzando) egli gioca un ruolo determinante per la definizione dell’indirizzo politico di maggioranza che ridimensiona notevolmente la sua natura super partes. Diventa, in pratica, il garante dell’attuazione (o mancata attuazione) del programma di governo. In questo senso hanno espresso un giudizio molto critico tutti i costituzionalisti auditi dalla Commissione Affari costituzionali del Senato; in particolare Caravita di Toritto (24 novembre 2004) e Lippolis (2 dicembre 2004). Si deve pure notare come il programma di governo non sia un dato statico presentato, “una volta per tutte”, in sede di prima approvazione, ma un elemento mutevole che risente anche delle eccezionalità contingenti. Si potrebbe addirittura formare un’alleanza tra Senato e PdR volta a bloccare le richieste del Primo Ministro, sì da neutralizzare, di fatto, tale disposizione.

3) Paritario La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei ddl nelle seguenti materie: determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117 c. 2, lett. m); legislazione elettorale; organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e all’ordinamento della Capitale (art. 117 c.2, lett. p);  federalismo fiscale (art. 119); definizione dell’esercizio del potere sostitutivo statale (art. 120 c.2); sistema elettorale di Camera e Senato;

5 Ad eccezione della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e della legislazione elettorale e relativa ad organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e all’ordinamento della Capitale, rimessi alla legislazione paritaria.

6 Ovvero: far rispettare alle Regioni norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

tutti i casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica o a leggi costituzionali o nei casi di: definizione della partecipazione delle Regioni alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e all’attuazione ed esecuzione (art. 117 c.5); conferimento di ulteriori funzioni amministrative agli enti locali (art. 118 c.2); esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e delle comunità montane (art. 118 c.5); definizione dei principi fondamentali relativi alle leggi elettorali regionali (art. 122 c.1); trasferimento di Comuni e Province da una Regione ad un’altra, mutamento delle circoscrizioni e istituzioni di nuove Province nel rispetto delle procedure previste (art. 132 c.2 e art. 133 c.2); istituzione di una Commissione d’inchiesta (ex art. 82 c.2); istituzioni di Autorità amministrative indipendenti nazionali (ex art. 98bis).

Se non c’è accordo tra le Camere su un medesimo testo, i Presidenti delle due Camere “possono” convocare, d’intesa tra loro, una Commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale (senza possibilità di emendamenti) delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Per le Regioni, la tripartizione del procedimento legislativo rende il sistema complesso e macchinoso, ed è destinato ad aumentare la conflittualità tra Stato e Regioni, generando una “inedita conflittualità tra gli stessi rami del Parlamento” (audizione Comm. Aff. Cost. Senato, 25 novembre 2004). Le questioni di competenza sono rimesse alla soluzione insindacabile (in alcuna sede, quindi né il Presidente della Repubblica in sede di promulgazione né la Corte Costituzionale in sede di ricorso) dei Presidenti delle Assemblee che possono anche deferire la decisione ad un Comitato paritetico composto da quattro deputati e quattro senatori.

sabato 17 giugno 2006

La scelta


 


Il 25 e 26 giugno si svolgerà il referendum confermativo delle modifiche apportate alla Costituzione. Stupisce, ma in fondo neppure tanto considerato lo stato supino e comatoso in cui versa buona parte dell’informazione, che se ne parli – quando accade – sottovoce, per non disturbare. Di conseguenza, una consultazione importantissima non viene percepita come tale dalla popolazione e l’ignoranza regna beatamente sovrana. L’effetto-Mondiale di calcio (di cui sono un appassionato) contribuisce da par suo ad anestetizzare le coscienze, anche perché l’attenzione viene sapientemente deviata.


Taccio sul ruolo dei partiti, eternamente impegnati in un’irreale competizione, sicché la propaganda e gli slogan ad effetto colpiscono la pancia dell’elettorato, ma si rivelano scarsamente utili a comprendere quale sia la posta in gioco, che è poi la nostra libertà.


Per questo motivo, senza presunzioni ex cathedra, inizio a postare una serie di schede (in cinque parti) dedicate alla riforma costituzionale. Se mi posso permettere, consiglio di stampare, conservare e diffondere. La nota bibliografica, sotto riportata, s’intende riferita all’intera trattazione.


Chi scrive andrà ovviamente a votare e convintamente sarà un NO.


P.S. Laddove è scritto opposizione è da intendersi quella di centrosinistra, visto che l'analisi è antecedente al 9 aprile 2006.




  



LA RIFORMA DELLA II PARTE DELLA COSTITUZIONE*




Nota: L’analisi è svolta sulla base del testo licenziato dalle Camere e sottoposto a referendum oppositivo ex art. 138 Cost. e considera sia le posizioni delle due coalizioni di centro-destra e di centro-sinistra che della dottrina. Il testo è stato approvato in prima lettura dal Senato il 25 marzo 2004, dalla Camera, con modificazioni, il 15 ottobre 2004, e nuovamente dal Senato il 23 marzo 2005; in seconda lettura dalla Camera il 20 ottobre 2005 e dal Senato il 16 novembre 2005 (a.S. 2544-D). In corsivo sono riportati alcuni commenti alle misure di maggior rilievo..


*Pier Luigi Petrillo è dottore di ricerca in Diritto pubblico comparato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena. Collaboratore di ricerca del Centro studi sul Parlamento della Luiss Guido Carli, docente di Diritto dei gruppi di pressione presso il Master in Lobbying and Public Affairs della Lumsa di Roma, vincitore per meriti di borse di studio della British Academy, dell’Accademia dei Lincei, della Royal Academy, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Regione Toscana, si è specializzato in diritto parlamentare presso le Università di Roma "La Sapienza" (Master, con eccellenza, in Istituzioni politiche comparate), Firenze (Seminario Tosi), Siena (Dottorato di ricerca), ed è stato visiting scholar presso l'Università di Edimburgo (Scozia), l'Università di Taskent (Uzbekistan), la Columbia University (New York). È autore di diverse pubblicazioni tra cui, da ultimo, con T. Groppi, il volume "Cittadini, governo, autonomie. Quali riforme per la Costituzione?", Giuffrè 2005





La forma di governo



IL CONTENUTO. La riforma introduce il cd. “premierato”, un sistema di governo basato sull’elezione diretta del Primo Ministro, sostenuto da una solida maggioranza a lui collegata, e sul potere del Primo Ministro di nominare e revocare i singoli Ministri (senza l’intermediazione del Presidente della Repubblica) e di proporre lo scioglimento della Camera dei deputati. Per l’attuazione del programma di governo (ed in virtù della legittimazione diretta ottenuta con l’investitura popolare), si riconoscono al Primo Ministro poteri “speciali” nei lavori parlamentari: così la richiesta di voto bloccato che impone al Parlamento di votare un disegno di legge nel testo formulato dal governo, senza possibilità di emendarlo.


LE POSIZIONI. Per il governo ed una parte della dottrina (Barbera, Fusaro, Ceccanti, Pitruzzella, Frosini, Merlini) il “premierato” rappresenta la formalizzazione di quanto già è accaduto e accade nel sistema politico italiano, dopo la riforma della legge elettorale in senso prevalentemente maggioritario. Per l’opposizione (Bassanini, Elia, Manzella) ed altra parte della dottrina (Sartori, Carlassare, Volpi, Pace, Ferrara) se tale riforma venisse approvata vi sarebbe “un uomo solo al comando” poiché tutti i poteri sono riconosciuti al solo Primo Ministro, nella totale assenza di garanzie, contrappesi, e bilanciamenti istituzionali (in tal senso si parla di “premierato assoluto”). Punto di maggiore scontro è il potere di scioglimento della Camera. Nell’ultima versione del provvedimento, dopo le modifiche introdotte dalla Camera, alla richiesta di scioglimento da parte del Primo Ministro, la sua stessa maggioranza può opporsi approvando una mozione ad hoc ovvero la sfiducia costruttiva.



ASPETTI PRINCIPALI


 Elezione del Primo Ministro e “fiducia” La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro. Sulla base dei risultati elettorali, il PdR procede alla nomina del Primo Ministro. Spetta a quest’ultimo nominare e revocare i ministri, determinare la politica generale del governo, garantendo l’indirizzo politico e dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. Entro 10 giorni dalla nomina il (solo) Primo Ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Ci si chiede: che succede se la Camera non approva il programma? Si intende come una votazione di sfiducia? Oppure il Governo può comunque ritenersi legittimamente costituito? Può porre la questione di fiducia sul programma? Perché, inoltre, il voto è solo sul programma sebbene il PM presenti anche la composizione del governo?


Scioglimento della Camera Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati (art. 88 Cost.) in quattro casi: 1) su richiesta del Primo ministro che ne assume la esclusiva responsabilità; 2) in caso di morte del Primo Ministro o di impedimento permanente accertato secondo modalità fissate dalla legge; 3) in caso di dimissioni del Primo Ministro; In questi tre casi il Presidente della Repubblica non decreta lo scioglimento qualora alla Camera, entro venti giorni, venga presentata e approvata una mozione, sottoscritta (e successivamente votata) dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro. 4) in caso di approvazione della mozione di sfiducia. In questo quarto caso, non si dà luogo a scioglimento qualora la maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera (ex art. 28 che sostituisce l’art. 94 4°c. Cost.), presenta una mozione di sfiducia costruttiva che obbliga alle dimissioni il Primo ministro in carica. Se la mozione di sfiducia è respinta con i voti determinanti dell’opposizione il PM è obbligato alle dimissioni e non si fa luogo a scioglimento solo se la stessa maggioranza parlamentare presenti una nuova mozione per continuare nell’attuazione del programma indicando il nome di un nuovo Primo ministro. Per alcuni tali norme, riconoscendo al Primo ministro il potere di chiedere lo scioglimento della Camera, introducono una forma di “premierato assoluto” (così Elia e Carlassarre1). Per altri il Premier non ha alcun potere di minaccia nei confronti della Camera: se infatti ne richiede lo scioglimento, contro la volontà della sua maggioranza, può essere sostituito dalla stessa (così Barbera2 secondo il quale tale disciplina assegna ai partiti più piccoli –“la minoranza della maggioranza”- un enorme potere di ricatto con l’effetto di avere un premier debole ed ingessato). In effetti, rispetto al testo presentato dal governo nell’ottobre 2003, lo scioglimento è stato notevolmente modificato, introducendo, su indicazione del centro sinistra, formule assimilabili alla “sfiducia costruttiva” prevista in Germania. Leggendo tale disposizione in combinato con altre norme, si vede come potrebbe crearsi un blocco contrapposto al premier costituito dal PdR e dal Senato (sul punto si rinvia al paragrafo sul procedimento legislativo).


Il Governo in Parlamento Definita una doppia corsia preferenziale rafforzata da voto bloccato per i ddl governativi. In primo luogo il PM può porre la questione di fiducia su tutti i ddl (con il solo limite dei ddl cost. e di revisione cost.) e chiedere che la Camera si esprima “con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del governo”. In caso di voto contrario, il PM si dimette (art. 94 c.2). In secondo luogo il Governo può chiedere che siano iscritti all’odg di entrambe le Camere e votati entro tempi certi i ddl presentati o fatti propri dal Governo stesso. Decorso il termine fissato per la messa in votazione di tali ddl, il Governo può chiedere che la (sola) Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal governo (art. 72 c.4).  1 Audizione della Commissione Affari costituzionali del Senato del 18 novembre e del 9 dicembre 2004. 2 Audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato del 2 dicembre 2004.


La previsione del voto bloccato rende del tutto inutile la discussione parlamentare non potendo l’Assemblea modificare il testo ma solo accettare o rifiutare quanto “proposto” dall’esecutivo. Ciò appare grave soprattutto perché non è definito un limite nel numero dei ddl governativi così esaminati con l’effetto che il governo può chiedere la trattazione urgente per tutti i ddl, anche quelli non inclusi nel programma di governo. Il modello a cui la norma si ispira è il “discorso della Corona” britannico con una importante differenza: il governo può chiedere la corsia preferenziale per i soli ddl tassativamente elencati nel “discorso” e solo per quelli, non potendone aggiungere altri nel corso della sessione dei lavori. Viene inoltre da chiedersi: in un ordinamento maggioritario il Governo ha effettivamente bisogno di tali disposizioni costituzionali di “tutela” sull’ordine dei lavori del Parlamento? Non basta la presenza della maggioranza di cui è espressione? I pareri delle commissioni parlamentari di merito sugli schemi dei decreti legislativi divengono sempre obbligatori (oggi sono facoltativi) ma comunque non vincolanti.